La legge di bilancio 2020 (art. 1 commi da 185 a 197) ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Possono accedere a questa agevolazione:
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), dal D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
Il credito d'imposta si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i soggetti ammessi al credito d'imposta, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
L'ammontare del credito d'imposta è calcolato sul costo d'acquisto determinato secondo l'art. 110 c.1 lett. B) del TUIR e le percentuali sono le seguenti:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione con modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, che si riducono a tre per gli investimenti in beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (di cui all'allegato B annesso alla legge 232/2016).
L'agevolazione è fruibile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Nel caso di beni compresi negli allegati A e B della legge 232/2016 la compensazione può essere effettuata a partire dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Se quest'ultima avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta nella misura "base" del 6%.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile a fini IRAP. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.
In caso di cessione dei beni agevolati o di destinazione degli stessi all'estero, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali eventi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge 160/2019, commi da 184 a 194.
Nel caso di investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e in beni immateriali ad essi connessi (allegati A e B della legge 232/2016), è necessario produrre:
dai quali risulti che i beni possiedono le caratteristiche per essere ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Dall'agevolazione sono esclusi gli investimenti nei seguenti beni:
Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell'efficacia dell'agevolazione, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.
Normativa
Articolo 1, commi da 185 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf - Legge di bilancio 2020
Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - pdf - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - pdf - Beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
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Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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