Nel mese di gennaio 2018 due provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale hanno dato l'avvio a tre importanti novità nel settore delle esecuzioni immobiliari, che possono diventare rivoluzionarie:
Ma vediamo con maggiore dettaglio le novità che stanno entrando in vigore, partendo dalla più imminente.
1. dal 19 febbraio 2018 la pubblicità degli avvisi di vendita degli immobili dovrà obbligatoriamente essere fatta mediante pubblicazione sul "Portale delle vendite pubbliche"
Il portale delle vendite pubbliche (indirizzo internet pvp.giustizia.it) è stato istituito dall'art.13, comma 1, lett.b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. In esso sono pubblicati tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge. I dati contenuti nel portale sono caricati a cura dei creditori, dei delegati alle vendite, degli organi delle procedure concorsuali e degli altri soggetti a ciò abilitati. In ogni avviso è indicato il soggetto a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui contenuti pubblicati.
L'Articolo 161 Quater delle disposizioni di attuazione del c.p.c. stabilisce le "Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche" e prevede: "La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. "
Sul sito del Ministero della giustizia, all'indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp è possibile scaricare i manuali che indicano come effettuare:
nonché le modalità per procedere al pagamento telematico.
Per effettuare la pubblicità dell'avviso di vendita, il soggetto incaricato (delegato alla vendita o commissionario) deve accedere all'area riservata del Portale delle vendite pubbliche, identificarsi mediante autenticazione e quindi provvedere alla pubblicazione mediante inserimento dei dati della nuova procedura, dei singoli lotti in vendita (con descrizione, dati catastali, ...) e deve quindi allegare tutti i documenti rivelanti (ordinanza e avviso di vendita, perizia, foto, ...).
La pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, pari attualmente ad €. 100,00 per ogni lotto in vendita e sarà pertanto obbligatorio allegare la ricevuta di pagamento.
Esiste un diretto collegamento con altri due soggetti che possono essere indicati:
ed il manuale, nello STEP 5, spiega come fare a scegliere tali soggetti.
E' importante sottolineare che l'errata o mancata indicazione dei dati richiesti dal sistema (ivi compreso l'inserimento degli allegati richiesti) comporta l'impossibilità di completare la pubblicazione.
Ad esempio, se l'utente, nello step "Lotto" - dati vendita, ha selezionato Modalità vendita "SINCRONA TELEMATICA", "ASINCRONA TELEMATICA", oppure "SINCRONA MISTA", deve avere selezionato un Gestore Vendita nello step "Siti Pubblicità/Gestore vendita".
Per tutte le aste per le quali non è già stata richiesta l'affissione e per tutte le aste che vengono rifissate sarà pertanto obbligatoria la pubblicità sul Portale del Ministero della Giustizia.
Le conseguenze della omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche sono molto pesanti (4) e comportano naturalmente l'impossibilità di procedere alla vendita. Il difetto di attuazione della pubblicità, o un suo vizio, determina la nullità, (da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c.) dell'atto esecutivo, al quale la pubblicità si riferisce. La mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul P.V.P. è causa di estinzione del processo esecutivo.
2. dal 10 aprile 2018 sarà obbligatoria l'asta telematica.
I professionisti delegati alla vendita dovranno dotarsi di uno strumento efficiente, predisposto da un soggetto privato (il sito che gestisce la vendita telematica) e tranne il caso di asta asincrona telematica, dovranno disporre di una adeguata connessione internet che permetta loro di svolgere le aste, secondo quanto stabilito dalla delega, sulla base di una delle tre diverse modalità alternative:
Le società di gestione delle vendite telematiche stanno approntando gli strumenti e offrono i propri servizi ai delegati, ponendo a loro carico i relativi oneri.
Anche per gli utenti sono previste apposite modalità operative e il Ministero ha approntato uno specifico manuale, che permetta loro di partecipare all'asta.
Allo stato attuale però, in considerazione delle ridotte conoscenze informatiche (e a volte anche linguistiche) dell'utenza vi è la netta sensazione che il passaggio ad una modalità differente rispetto a quella attuale, se non adeguatamente supportato dagli operatori, specialmente in queste prime fasi, può risultare un ostacolo alla vendita, portando di fatto ad una riduzione dei soggetti che partecipano. La modalità che pare pertanto più opportuna, specie nella fase di avvio (e sperimentazione) è la sincrona mista.
3. dal 10 aprile 2018 sarà obbligatoria la richiesta di visita degli immobili formulata esclusivamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche.
Gli utenti dovranno pertanto obbligatoriamente, tramite una connessione internet, accedere al Portale delle Vendite Pubbliche e chiedere al Custode, attraverso quell'unico strumento, di poter visionare l'immobile.
Anche per la richiesta di visita il Ministero ha predisposto un apposito manuale, ma è naturale che, in questa prima fase, i Custodi dovranno fornire pazientemente ai richiedenti ogni necessaria assistenza.
È obbligo del custode consentire l'esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta.
IN CONCLUSIONE.
In questi ultimi anni gli interventi del legislatore in tema di esecuzioni immobiliari sono stati parecchi e importanti ed il settore ha tratto molto beneficio da tali riforme.
Attualmente, specialmente nei tribunali di maggiori dimensioni, per beni per i quali è possibile presentare offerte ad un prezzo inferiore a quello di mercato si è registrato un notevole interesse anche da parte dei privati cittadini e, come può agevolmente constatare chiunque (le aste sono pubbliche), spesso le aste sono molto frequentate e la gara che si sviluppa tra i concorrenti porta ad un aumento considerevole del prezzo di aggiudicazione, che si avvicina, se addirittura non supera, il prezzo del normale mercato.
Queste ulteriori novità, che stanno entrando in vigore a brevissimo, sono molto importanti ed hanno un impatto notevole in un comparto molto delicato.
Come operatori del settore possiamo affermare che gli attori non sono pronti e pertanto:
Il treno è in partenza, ma i vagoni rischiano di rimanere vuoti!
Per scaricare il manuale per l'inserimento degli avvisi di vendita clicca qui
Per scaricare le istruzioni per il pagamento dell'importo fisso clicca qui
Per scaricare il manuale per la richiesta di visita clicca qui
Per scaricare il manuale per l'offerta telematica clicca qui
Note:
(1) Art. 569, comma 4, c.p.c. "... il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"
(2) Art. 560, comma 5, c.p.c. "Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro."
(3) Art. 490, comma 3, c.p.c. "Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore."
(4) Art. 631 bis c.p.c. "Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma."
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Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal Professionista delegato alla vendita
Il modulo Rapporto riepilogativo consente di compilare, on-line ed in modo guidato, il rapporto riepilogativo delle attività svolte dal Professionista delegato alla vendita (rapporto iniziale, rapporti semestrali, rapporto finale), come stabilito dal comma 9 sexies art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221). Il programma genera un file in formato Word, quindi completamente aperto a qualsiasi modifica o integrazione da parte del Professionista. Il costo indicato comprende l'utilizzo del programma Rapporto riepilogativo senza alcun limite per un anno dalla data di acquisto e mette a disposizione gratuitamente anche l'utility Calcolo compenso del Delegato alla vendita e del Custode giudiziario. Costo rinnovo annuale scontato.
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Il modulo Gestione visite immobili aste giudiziarie consente la completa gestione delle visite agli immobili oggetto di vendite giudiziarie e degli archivi di lotti e aste. Genera in automatico: il verbale di visita da consegnare all'interessato, che riporta tutti dati dell'asta e dell'immobile oggetto di vendita, il prospetto completo delle visite memorizzate in archivio e il prospetto delle visite per singolo accompagnatore Il programma Gestione visite immobili aste giudiziarie genera file in formato Word, quindi completamente aperti a qualsiasi modifica o integrazione da parte del Professionista. Il costo indicato comprende l'utilizzo del programma Gestione visite immobili aste giudiziarie senza alcun limite per un anno dalla data di acquisto e mette a disposizione gratuitamente anche l'utility Calcolo compenso del Delegato alla vendita e del Custode giudiziario. Costo rinnovo annuale scontato.
Il modulo Progetto di distribuzione permette di gestire questa fase della esecuzione immobiliare, in modo conforme all'art. 596 c.p.c. . Attraverso l'inserimento dei dati è possibile ottenere on-line ed in modo guidato, i seguenti documenti: - Bozza del Progetto di Distribuzione - Foglio parere (da inviare ai debitori e ai creditori) - Verbale di udienza per l'approvazione del Progetto di Distribuzione - Prospetto riepilogativo dei pagamenti ai creditori e delle spese versate dall'aggiudicatario I Progetti di Distribuzione generati riguardano una unica massa divisoria. Il programma genera file in formato Word, quindi completamente aperti a qualsiasi modifica o integrazione da parte del Professionista. Il costo indicato comprende l'utilizzo del programma Progetto di distribuzione senza alcun limite per un anno dalla data di acquisto e mette a disposizione gratuitamente anche l'utility Calcolo compenso del Delegato alla vendita e del Custode giudiziario. Costo rinnovo annuale scontato.
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Fac-simile di istanza per l’applicazione del prezzo-valore.
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