Lunedì 12 marzo 2012

IL TIROCINIO SCONTA L'INAIL. MA LE REGOLE VENGONO AGGIORNATE.

a cura di: Dott. Silla Cellino
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IL TIROCINIO SCONTA L'INAIL. MA LE REGOLE VENGONO AGGIORNATE.

Si è detto molto negli ultimi tempi sugli stage o tirocini, uno strumento di carattere essenzial-mente formativo pensato per agevolare il per-corso dallo studio all'inserimento nel mondo del lavoro.

Né sono mai stati sottovalutati non tanto i rischi, ma l'effettività, che tale strumento potesse essere considerato ed utilizzato in parecchie situazioni patologiche alla stregua di un sottolavoro a costi contenuti o anche inesistenti. In altre parole un abuso dell'istituto. Ciò che ha conseguenze nefaste non solo sull'andamento dell'occupazione ma anche sull'andamento dei curriculum di chi - in una situazione o nell'altra - si trovi oggetto di tale distorsione.

E' anche al fine di ovviare a queste possibili distorsioni che l'art. 11 del dl 138/2011, convertito con legge n. 148 entrata in vigore il 13 agosto 2011, ha inteso modificare e meglio precisare il regime dell'istituto, introducendo sostanziali correttivi alla precedente normativa, di cui è stato dato conto in precedenti numeri della rivista 1. In particolare con la novella si è tentato di porre un argine all'usanza ormai inveterata di tirocini che surrettiziamente mascheravano rapporti di lavoro precari, sottopagati e spesso reiterati senza alcuna garanzia di poter proseguire verso l'inserimento in una regolare vita lavorativa; a ciò si aggiunga che la giurisprudenza in materia non è molto numerosa e peraltro non sempre favorevole al riconoscimento della natura di lavoro subordinato, anche per stage più o meno non conformi alla legge 2.
Sull'opportunità - e di conseguenza anche sulla possibile efficacia - della nuova normativa e al di là di alcune contraddizioni di natura tecnica, molte delle quali puntualmente rilevate nei diversi commenti, è abbastanza vivace il dibattito tra chi ritiene che con essa si siano adottati criteri rigidi, non completamente giustificati dalla situazione sociale e chi invece è dell'opinione che fosse necessario un intervento volto a garantire i giovani che usufruiscono di questa possibilità, rispetto allo sfruttamento talvolta praticato ed all'incertezza delle prospettive. Non è questa la sede per addentrarci in una valutazione critica delle due posizioni, ma ci limitiamo ad osservare che con la novella sono state poste determinate limitazioni in termini di tempo - solo in seguito sapremo se efficaci o meno - nonché alcune precisazioni riguardo all'identificazione ed alla classificazione degli enti promotori, al fine di evitare la proliferazione di soggetti con caratteristiche non adeguate ed obiettivi prevalentemente di business.

Ripercorrendo l'iter normativo, il tirocinio nasce come istituto dall'art. 18 della Legge 196/97, cosiddetto pacchetto Treu, in cui per la prima volta veniva prevista la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Con successivo decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 vengono stabilite norme di attuazione che prevedono - tra l'altro - i limiti numerici entro cui da parte delle aziende può avvenire l'intrattenimento di rapporti di tirocinio, la durata del tirocinio modulata secondo la tipologia dei tirocinanti, la statuizione di un tutorato e relative modalità di svolgimento dello stesso ed infine le azioni assicurative da adottare a copertura del rischio dei tirocinanti. Fermo restando invece che, riguardo al trattamento previdenziale la questione è sgombra fin dall'inizio: non si tratta di un rapporto di lavoro, né autonomo né subordinato o para e pertanto nessuna forma previdenziale può essere prevista a carico di nessuno 3.

A proposito invece del trattamento assicurativo il decreto interministeriale prevedeva l'assicurazione obbligatoria dei tirocinanti contro gl'infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia di assicurazione, entrambe con onere a carico dell'ente promotore, stabilendo poi che il premio assicurativo venisse calcolato sulla base della retribuzione minima annua e con il tasso 9 per mille corrispondente alla voce 0720 della Tariffa. Inoltre, nella vigenza delle precedenti disposizioni, legge e decreto interministeriale, non si facevano distinzioni agli effetti dei destinatari riguardo alla natura del tirocinio, che veniva considerato come un unico istituto, sia pure previsto a favore di diversi soggetti e con diverse finalità e modalità temporali dettagliatamente distinte per ciascuna tipologia di soggetto.

Oggi - anche in seguito all'emanazione delle nuove disposizioni di legge - l'argomento assicurativo viene ripreso da due distinte note dell'Inail. Con la prima, emessa l'8 settembre con il numero 5950, poi sempre dallo stesso Istituto revocata "nelle more dell'emanazione della circolare ministeriale concernente l'oggetto", vengono descritte brevemente le nuove caratteristiche dell'istituto, per destinazione e limiti di tempo. Viene colta peraltro l'occasione anche di ricordare che questi nuovi concetti di destinazione e limiti di tempo non valgono né per i tirocini curriculari 4, né per quelli promossi a favore dei soggetti considerati non tanto "ai margini", come infelicemente recitava la circolare revocata, ma piuttosto "in contesti diversi" del mondo del lavoro, come disabili, invalidi fisici psichici o sensoriali, soggetti in trattamento pschiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti o condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Invece con la successiva nota n. 6295 del 23 settembre l'Inail entra nel vivo ed in primo luogo si ribadiscono i criteri adottati dal prece-dente decreto che si possono di nuovo così sintetizzare:

  • l'onere assicurativo presso l'Inail, ma anche quello, anch'esso obbligatorio, per responsabilità civile verso i terzi presso idonea compagnia assicuratrice, sono obblighi assegnati al soggetto promotore e quindi il soggetto utilizzatore, ossia il datore di lavoro che ospita il tirocinante, non deve farsene ordinariamente carico;
  • tale onere è calcolato su una retribuzione convenzionale pari al minimale annuo previsto per l'Inail, ma le aliquote sono diverse da quelle precedentemente indicate, perché nel frattempo - e a partire dal 1° gennaio 2000 - è intervenuta una diversa classificazione, in cui la voce 0720 della tariffa è diventata 0611, però si suddivide a seconda delle diverse gestioni tariffarie: e pertanto 9 per mille per la gestione industria, 5 per l'artigianato e 11 per le altre attività
  • in alternativa al primo punto può essere lo stesso datore di lavoro ad assumere il carico assicurativo relativo all'Inail ed alla responsabilità civile, quando l'ente promotore è la struttura competente per territorio in materia di collocamento, così come possono farlo le regioni in ogni caso, ma l'uso del verbo potere la dice lunga sull'effettiva portata di questa disposizione, a meno che tale eventualità non venga prevista e ricompresa nelle delibere singole o collettive che dispongono della gestione del tirocinio relativamente a ciascun ente promotore.

A questo punto s'impone anche una breve digressione su questi enti promotori, perché uno dei punti toccati dalle nuove disposizioni di legge ha anche lo scopo di fare chiarezza su questo argomento ed al fine di evitare che enti promotori siano considerati anche organizzazioni che inseriscono il tirocinio in un percorso non solo di transizione dalla scuola al mondo del lavoro, ma anche di accompagnamento a programmi formativi privati e master, arrivando in certi casi a manifestazioni parzialmente o prevalentemente lucrative. A questo proposito la già richiamata circolare n. 24 del Ministero del Lavoro ricorda che i tirocini "non possono essere promossi da semplici istituzioni formati-ve private salvo che non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque sulla base di una specifica autorizzazione della Regione".

Eh sì, perché il collegamento con le regioni è un altro dei punti dolenti dell'intera vicenda dei tirocini. E' nota infatti la sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale che stabilisce il principio che l'istituto del tirocinio [nella fattispecie considerata quella dei tirocini estivi di cui al cassato art. 60 del d.lgs 276/2003] non pone in essere un rapporto di lavoro e non è preordinato alle assunzioni, ma attiene alla formazione professionale e pertanto è materia di competenza esclusiva delle regioni. Di contro non tutte le regioni possono essere considerate adempienti rispetto alla delega loro assegnata in questa materia 5; ciò che comporta la necessità di dover fissare alcuni principi generali di definizione dell'istituto che devono valere sull'intero territorio nazionale, come appunto si è registrato con l'attuale riforma legislativa. Si può concludere pertanto che soggetti promotori possano essere solo quelli individuati dalle regioni, limitandoci a quelle che fin qui hanno disposto in materia; in caso contrario resterà valida l'indicazione già fornita con l'art. 2 del citato Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 6. A questi devono aggiungersi i soggetti abilitati alla attività di intermediazione di cui all'art. 2, lettera b) del d.lgs 276/2003 7.

Infine un cenno a parte deve essere riservato per i tirocini promossi da istituti scolastici e università statali. In questo caso, come avverte anche la nota in commento, l'assicurazione contro gli infortuni viene gestita sempre dall'Inail, ma, come previsto dagli artt. 127 e 190 del dpr 1124/65, attraverso la forma speciale della Gestione per conto dello Stato. In questo caso il quadro normativo è evidenziato dalla richiamata nota della Direzione centrale rischi dell'Inail, nella quale, con riferimento 8 alla normativa in tema di rischi dell'attività scolastica si ricorda che tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni o agenzie del territorio, sono da considerarsi attività proprie della scuola e che in questo quadro sono espressamente indicate quali attività scolastiche i tirocini, i corsi post diploma, le attività extracurriculari. In particolare la conferma di tale disposizione viene data per effetto della circolare interna Inail del 22 giugno 1999 con la quale si impartiscono disposizioni alle strutture centrali e territoriali dell'Istituto di cessare le posizioni aperte con la modalità ordinaria e di ritenerle considerate mediante la speciale forma di gestione per conto dello stato.

NOTE:
1. David Trotti -“Tirocini e stage: analisi delle criticità”, in Consulenza n. 34, pag. 38 e sgg
2. Trib. Trieste, Sentenza 541/04, giudice Annalisa Muntari, in senso favorevole - Trib. Novara, Sentenza 29 maggio 2010 n. 60, giudice Diego Venneri, in senso contrario
3.Si può solo osservare - e semmai e de iure condendo - che sarebbe eventualmente auspicabile, anche per controbilanciare la natura normalmente non remunerata del tirocinio, incentivarlo con il riconoscimento di una contribuzione figurativa, ma questo è solo il pensiero dell’autore.
4. E’ forse opportuno ricordare, anche se già chiarito nel precedente richiamato articolo, che si intendono per curriculari quei tirocini “già previsti all’interno dei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire  l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza”. Così recita la circ. n. 23 del Ministero del lavoro in data 12 settembre 2011, la quale contiene inoltre maggiori dettagli relativi a questa definizione.
Si può solo osservare - e semmai e de iure condendo - che sarebbe eventualmente auspicabile, anche per controbilanciare la natura normalmente non remunerata del tirocinio, incentivarlo con il riconoscimento di una contribuzione figurativa, ma questo è solo il pensiero dell’autore.
E’ forse opportuno ricordare, anche se già chiarito nel precedente richiamato articolo, che si intendono per curriculari quei tirocini “già previsti all’interno dei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire  l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza”. Così recita la circ. n. 23 del Ministero del lavoro in data 12 settembre 2011, la quale contiene inoltre maggiori dettagli relativi a questa definizione.
5. Attualmente hanno adottato una regolamentazione compiuta del tirocinio l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, il Piemonte, la Sicilia e la Toscana nonché la provincia autonoma di Bolzano, mentre altre presentano regolamentazioni finora incomplete. Altre ancora [Molise, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Trento] non hanno presentato niente. Fonte: “La mappa dei tirocini formativi” di Serena Facello e Francesca Fazio in Bollettino Speciale Adapt n. 51/2011.
6. Si tratta dei centri per l’impiego, dell’università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, dei provveditorati agli studi, delle istituzioni statali e non statali che  rilascino titoli di studio con valore legale, dei centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale  con la regione o la provincia competenti operanti in regime di convenzione
7. Con circolare n. 1066 del 14 ottobre 2011 il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro afferma che tra i soggetti promotori di orientamento e/o di inserimento possono essere annoverati anche i consulenti del lavoro delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro, i quali hanno pertanto la possibilità di istituire tirocini formativi. Tale circostanza viene segnalata al di là di ogni valutazione sulle argomentazioni giuridiche fornite in proposito.
8. Nella nota dell’Inail è riportato, per un possibile refuso, un richiamo all’art. 1-bis del dpr 156/1996. In realtà si tratta del comma 1-bis dell’art. 1 del dpr 567/96, integrato dal dpr 156/99.

Pubblicato sul n. 39/2011 di Consulenza Buffetti

Fonte: http://ionis56.blogspot.com
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott. Silla Cellino

Dott. Silla Cellino

Consulente del lavoro in Firenze.
Laureato in scienze politiche al Cesare Alfieri, svolge la propria attività di consulente del lavoro nell'area fiorentina. Oltre la materia tradizionale della professione si dedica con attenzione alle...
politiche del lavoro e della gestione del personale, con particolare riguardo alla formazione, ricerca e selezione, ricollocazione. Collabora con l'editore Buffetti sia sulla rivista Consulenza che con iniziative editoriali. Parla di argomenti professionali, ma anche di varia umanità, sul blog www.ionis56.blogspot.com. E' presente su Twitter, ma non su Facebook.
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