Mi rivolgo con questo post in primis ai colleghi avvocati: sapete già che, dal primo gennaio 2016, se, ad esempio, introduceste un giudizio con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. potreste, dopo anni, essere chiamati a risarcire un danno cagionato al vostro cliente, per avergli fatto perdere denaro?
Non è per niente fantascienza, anzi è davvero un'ipotesi grave, concreta e reale, che sono già certo si verificherà in molti casi, come conseguenza delle ultime bislacche invenzioni legislative dei nostri governanti.
Prima di entrare nel merito, vi sollecito a condividere e inviare questo post a tutti i colleghi che vi sono più vicini o che volete avvisare di questa nuova importante cosa di cui tener conto, della quale ad oggi nessuna istituzione forense ci ha avvertito. La condivisione sui social non è solo gradita, ma ritengo doverosa per tutti quelli che hanno a cuore la sorte della categoria forense.
Questo post è, comunque, per tutti gli avvocati: anche - anzi soprattutto - quelli che non si sono nemmeno mai occupati di equa riparazione o legge Pinto.
Perché la nuova disciplina dell'equa riparazione è fonte di responsabilità per tutti i processualisti?
Vediamo adesso più in dettaglio come stanno le cose.
Stavo studiando le novità in materia introdotte dal comma 777 della legge di stabilità, già in vigore appunto dal primo gennaio 2016 e, facendo questo, mi sono accorto che le nuove regole determinano casi molto importanti, diffusi e ricorrenti di possibile responsabilità professionale, verso cui appunto dovrebbero prestare attenzione tutti i colleghi avvocati, anche quelli che non sanno nemmeno bene che cos'è l'equa riparazione.
Su queste singole novità uscirà appena possibile, sempre a mia cura, un apposito post di approfondimento, ma ritengo opportuno anticipare intanto questo aspetto, a beneficio di tutti gli avvocati e dei loro assistiti.
Facciamo subito un esempio per concretizzare meglio.
Sinora la scelta delle modalità di introduzione del giudizio era discrezionale del legale, che poteva valutarla in base alla strategia di fondo, decidendo, tra l'altro, se farla col tradizionale atto di citazione o con il ricorso ex 702 bis del rito sommario.
Dal primo gennaio 2016, il legale dovrà invece, se non vorrà far perdere probabili, anzi quasi certi (visto che quasi tutti i processi sforano il termine ragionevole), diritti al proprio cliente, introdurla necessariamente con il ricorso per rito sommario, nei casi in cui è applicabile, che sono per lo più le cause riservate alla decisione del giudice unico.
Ciò risulta dal nuovo art. 1 bis, comma 2°, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dal quale risulta che, se una parte non ha, a tempo debito, esperito quelli che la stessa legge definisce come «rimedi preventivi» perde il diritto all'equa riparazione, cioè ad essere risarcito per gli anni di durata del processo ulteriori rispetto a quelli che sarebbero ragionevoli.
Questo significa che, se siete avvocati e non userete i «rimedi preventivi» - che poi in realtà sono inutili e dannose prese in giro, tutto fuorché veri e propri «rimedi» - il vostro cliente perderà il diritto a conseguire il risarcimento che gli spetta, quantificato dall'art. 2 bis legge cit. in una somma da 400 a 800€ per ogni anno, con i correttivi in più o in meno previsti dalla norma stessa.
Questi soldi potreste essere dunque chiamati a pagarli voi difensori, a titolo di responsabilità professionale, ragione per cui dovete o esperire, tutte le volte in cui è possibile, questi demenziali «rimedi preventivi» oppure, quantomeno, informare il cliente, tramite raccomandata o pec, della possibilità di farlo, lasciando a lui la decisione.
Questa nuova disciplina dei rimedi preventivi quindi è destinata a riflettersi sul modo in cui noi avvocati conduciamo i procedimenti giudiziari, siano essi civili, penali, amministrativi, contabili, di legittimità, perché appunto la mancata osservanza determina decadenze in capo ai nostri clienti, salvi solo i casi, di ristrettissima minoranza, in cui i procedimenti hanno durata ragionevole.
I cosiddetti «rimedi preventivi»
Quali sono, a questo punto, i «rimedi preventivi» e che cosa dovremmo fare noi avvocati per gestire concretamente questa riforma?
Prima di passarli in esame, c'è da dire che, come cennato, questi rimedi non rimediano niente, non hanno nessuna efficacia sostanziale o di accelerazione, il loro esperimento è destinato ad essere completamente inutile, anzi dannoso perché imbriglia, appesantisce e vincola l'attività defensionale che invece, per essere completamente efficace, dovrebbe essere il più possibile libera.
Ma tant'è. È un adempimento «burocratico» dalla mancanza del quale, a prescindere dalla sua più completa inutilità, può discendere la perdita di diritti e di somme di denaro per i nostri clienti e la responsabilità relativa in capo a noi, quindi vanno pedissequamente osservati, visto che la nostra prima «missione» come avvocati è tutelare i clienti e non far decadere in capo a loro nessun diritto o posizione attiva.
I rimedi preventivi sono definiti dall'art. 1 ter della legge Pinto, che qui riassumo rimandando tuttavia per completezza alla lettura integrale del medesimo.
Per il processo civile sono l'introduzione del giudizio nelle forme del ricorso sommario, la richiesta di passaggio al rito sommario, la istanza di decisione mediante trattazione orale. Nel processo penale, il deposito di una apposita istanza di accelerazione, facoltà in questo caso riservata anche all'imputato, cosa che potrebbe in qualche modo sollevare da responsabilità il legale, anche se probabilmente permane un dovere di informazione al riguardo. Nei processi davanti al TAR e Consiglio di Stato, la presentazione di istanza di prelievo. Nei procedimenti contabili davanti alla Corte dei conti e di legittimità davanti alla Cassazione una istanza di accelerazione.
Ovviamente, tutte queste istanze non serviranno a niente di concreto, perché come ha cura di precisare il settimo ed ultimo comma della disposizione in esame: «7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti» - e qui una bella risata ci sta tutta... Sennonché queste istanze saranno una perdita di tempo per i clienti, per gli avvocati, per il personale di cancelleria, per i giudici, tempo che avrebbe potuto più utilmente essere dedicato alla cura concreta dei casi, ma che il nostro meraviglioso governo ci obbliga, per sue esigenze, a dedicare a gestire inutili adempimenti burocratici.
Che cosa devono fare dunque gli avvocati?
Innanzitutto, credo che ogni studio dovrebbe fare una apposita riunione con tutto il personale, anche paralegale e amministrativo, per informare in sintesi di queste importanti novità, definendo alcune prassi di riferimento da adottare a partire da gennaio 2016.
Le prassi di riferimento, poi, potrebbero essere sintetizzate come segue.
A) Chiaramente la prima prassi da varare è quella dell'adozione del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. per l'introduzione dei nuovi giudizi, eventualmente definendo un modello di mail in cui si illustra al cliente la ragione di questa scelta, da inviare via mail al cliente stesso. Questo sarà utile in quei casi, non rari, in cui il giudice, dopo il deposito del ricorso ex art. 702 bis, nel quale il nostro governo ripone tanti pie quanto commoventi speranze, fissasse la prima udienza dopo un anno, due o tre. Nei casi più gravi, bisognerà informare adeguatamente il cliente sulle conseguenze della scelta del metodo, lasciando al medesimo la scelta tra la conservazione del diritto all'equa riparazione e la velocità concreta del processo, che può essere negli soddisfatta in non rari casi dall'introduzione con atto di citazione.
B) In tutte le prossime udienze delle cause civili dello studio, bisognerà mettere un paio di righe a verbale con l'istanza di trasformazione del rito da ordinario a sommario, ad esempio con la formula «il difensore formula richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario ai sensi dell'art. 183 bis cod. proc. civ. e sin da ora istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies, il tutto ai fini di cui all'art. 1 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89», lasciando poi che il giudice ne faccia l'uso che creda. Una buona idea potrebbe essere inserire questo promemoria nei modelli dei fogli di udienza, quelli che si usano per fare le istruzioni a chi va a fare le udienze, avvertendo però tutti di non fare «copia e incolla» dei vecchi statini che si trovano già nella pratica, ma di usare sempre i modelli aggiornati.
C) Sempre a livello di modelli, conviene adeguarli inserendo ad esempio anche in quello degli atti di citazione la richiesta di trattazione orale. Questo è utile ad esempio nei casi in cui è inammissibile il rito sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ. quindi diventa rilevante il solo «rimedio preventivo» della istanza di trattazione orale. In tutti gli altri casi in cui è prevista la istanza di accelerazione, conviene depositarla prima possibile, tendenzialmente insieme al primo atto che ponete in essere nel procedimento in questione, un non senso ma tant'è, quindi nel penale insieme alla nomina, nei ricorsi per quanto riguarda i procedimenti amministrativi, contabili, di legittimità. Anzi, probabilmente la cosa migliore è inserirla direttamente nei modelli di nomina di difensore, ricorso, ecc., sempre con una formula come la seguente, in una riga a sé stante: «Si formula sin da ora istanza di accelerazione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89».
Come già cennato, è assolutamente importante che i titolari di ogni studio ribadiscano con apposite circolari e/o in apposite riunioni di studio a tutti i colleghi, collaboratori, paralegali, personale amministrativo che è fondamentale non usare mai un atto vecchio come modello per pigrizia, cosa che molti tendono a fare, ma usare sempre i modelli nuovi, da tenere in una apposita cartellina condivisa con tutto il gruppo di lavoro - noi ad esempio teniamo tutti i nostri modelli in una cartella di Dropbox business.
Conclusioni
È tutto per oggi. Come cennavo, si tratta di novità importanti ma insidiose, in quanto più nascoste, perché relative ad un settore della pratica giudiziaria di cui non si occupano tutti gli avvocati, ma solo pochi. Nessuna delle istituzioni forensi si è ad oggi premurata di mandare circolari di avvertimento, ragione per cui, mentre stavo scrivendo il post di approfondimento per il blog sulle ultime novità in tema di legge Pinto, ho deciso di sospendere lo stesso e scrivere prima, invece, questo post, dedicato a me stesso e a tutti gli altri colleghi.
In seguito, appena potrò, completerò l'altro post in cui darò conto delle novità, queste ed altre, per chi è interessato a chiedere l'equa riparazione, un filone di lavoro che il nostro studio continuerà a coltivare, come sta facendo da anni.
Ribadisco: mandate questo post a tutti i colleghi che vi stanno a cuore, condividetelo sui social network, credo sia importante; alla fine, a rimetterci rischiamo sempre di essere noi avvocati. Grazie.
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Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in versione cloud per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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