Piu' precisamente:
In realta' il terzo conto energia (DM 6/8/2010) doveva durare fino al 2013, ma la sua scadenza e' stata anticipata dall'entrata in vigore del D.lgs.28/2011 che ha riformato la materia attuando le nuove regole della Direttiva 2009/28/CE.
Al D.lgs.28/2011 e' seguito infatti il quarto conto energia che ha preso il posto del terzo.
Ricordiamo anche che per precisa disposizione di legge (DL 3/2010 art.2 sexies) agli impianti installati entro il 31/12/2010 ed entrati in esercizio entro il 30/6/2011, per i quali all 31/12 risultano gia' completate le comunicazioni per il rilascio delle autorizzazioni, sono applicabili le tariffe incentivanti 2010 previste dal "secondo conto energia" (DM 19/2/2007).
Agli incentivi del conto energia (produzione) possono essere aggiunti quelli dello "scambio sul posto", attivabile su impianti di potenza inferiore ai 20 kw dove il punto di immissione dell'energia coincide con quello di prelievo, ovvero su impianti a dimensione "familiare" montati sulla casa di abitazione.
CONTO ENERGIA: IMPIANTI AMMESSI
Le tariffe incentivanti pagate dallo Stato cambiano non solo rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, ma anche a seconda del tipo e dimensioni dello stesso.
Per poter usufruire dell'incentivazione l'impianto deve rispondere delle caratteristiche tecniche previste dalla legge e dai vari decreti "conto energia".
Per il "terzo" conto energia (applicabile agli impianti entrati in esercizio dal 1/1/2011) la distinzione principale e' tra:
Il "quarto conto energia" (applicabile agli impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011), stante la distinzione di cui sopra, ha introdotto queste due macrocategorie:
Considerando che in questa scheda ci occupiamo essenzialmente di impianti a dimensione familiare, tutti rientranti nella categoria "piccoli impianti" (che siano o meno operanti nel regime di "scambio sul posto"), la classificazione rimane, nel passaggio da un conto energia all'altro, sostanzialmente invariata.
Per quanto riguarda gli impianti ubicati al suolo, con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione dei terreni abbandonati da almeno cinque anni) , il D.lgs.28/2011 prevede delle limitazioni, specificando che possono accedere agli incentivi a condizione che:
Sono esclusi da questi nuovi vincoli gli impianti per i quali e' stato gia' conseguito il titolo abilitativo (edilizio) alla data di entrata in vigore del d.lgs. (29/3/2011) o per i quali sia gia' stata presentata richiesta al 1/1/2011, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro il 29/3/2012.
I dettagli sulle caratteristiche tecniche degli impianti, sulla modalita' di posizionamento e di installazione si trovano agli allegati 1,2 e 4 dei DM 6/8/2010 e DM 5/5/2011 nonche' sulla Guida tecnica pubblicata dal GSE (vedi link utili). Un'ulteriore categoria, gli impianti con innovazione tecnologica non e' ancora ne' definita ne' incentivata, in attesa di un decreto del Ministero dello sviluppo economico.
CONTO ENERGIA: CHI PUO' ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
Gli incentivi sono usufruibili da persone fisiche (oltre e quelle giuridiche e dai condomini) che siano proprietarie dell'immobile ove e' installato l'impianto o che possano disporre di autorizzazione sottoscritta dal proprietario (o dai proprietari, se piu' di uno) dell'immobile.
Questi soggetti, nell'espletamento della pratica, sono detti "soggetti responsabili dell'impianto".
COME SI ACCEDE
1) Realizzazione dell'impianto
La prima cosa da fare e' ovviamente rivolgersi ad una ditta specializzata che progetti e realizzi l'impianto. E' bene anche informarsi presso il proprio Comune per verificare se si debbano chiedere permessi o autorizzazioni. Se l'impianto ha potenza superiore ai 20 kW dovra' anche essere presentata (all'Ufficio tecnico di finanza) una denuncia di apertura dell'"officina elettrica".
Ricordiamo che per la realizzazione della maggior parte degli impianti solari fotovoltaici NON e' necessario alcun titolo abilitativo (DIA o altro) perche' rientranti tra gli interventi di edilizia libera. Per i seguenti impianti e' sufficiente infatti una comunicazione al Comune, anche telematica, senza necessita' di ottenere nulla osta:
Per gli altri impianti e' necessaria la Dia o, a seconda del caso, l'"autorizzazione unica" il cui procedimento di ottenimento e' stato modificato dal D.lgs.28/2011.
E' bene, in ogni caso. rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune per verificare quali siano gli adempimenti necessari e la tempistica prevista.
E' anche bene sapere che dal 29/3/2012 per poter usufruire delle tariffe incentivanti tutti gli impianti dovranno rispettare pienamente le caratteristiche tecniche previste dalla legge (D.lgs.28/2011 e decreti ministeriali del conto energia) e dovranno essere garantiti dal produttore per almeno 10 anni.
Per i riferimenti normativi si vedano il D.lgs.28/2011 (artt.6/7), il D.p.r.380/2001 (testo unico dell'edilizia, art.6) e il DM 10/9/2010 (linee guida per gli impianti fotovoltaici)
2) Allacciamento alla rete locale
Il soggetto responsabile (di solito il proprietario dell'immobile o comunque una persona autorizzata dal proprietario, come gia' detto) deve poi inoltrare al distributore locale (Enel, Acea, Hera, etc.), secondo le modalita' da questo previste, il progetto preliminare dell'impianto e chiederne la connessione alla rete.
Se l'impianto ha potenza fino a 20 kW dovra' anche precisare se intende avvalersi del servizio dello scambio sul posto.
Il gestore comunica il punto di allaccio e il proprio preventivo con i tempi di realizzazione, preventivo che dev'essere accettato.
Una volta ultimato l'impianto, il soggetto responsabile dovra' darne notizia al gestore e quest'ultimo dovra' allacciare l'impianto alla rete.
L'AEEG (Autorita' per l'energia elettrica ed il gas) ha stabilito che la realizzazione della connessione debba avvenire entro massimo 30 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo (che deve essere emesso entro 20 gg dalla richiesta, piu' il tempo necessario per l'eventuale sopralluogo). Se il lavoro e' considerato "complesso" il termine di realizzazione e' di 90 giorni lavorativi, in alcuni casi allungabili a 105. In caso di mancato rispetto, se non vi sono cause di forza maggiore o imputabili al soggetto richiedente, deve essere corrisposto un indennizzo automatico (per i dettagli sulle regole di connessione vedi Delibera AEEG 99/08, detta TICA).
3) Invio richiesta di concessione delle tariffe incentivanti al GSE
Per gli impianti entrati in esercizio dal 1/6/2011 ci sono 15 giorni solari (*) di tempo dall'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, con allegata documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto (vedi allegato 3C del DM 5/5/2011). Se si ritarda nell'inviare la domanda non verra' conteggiato l'incentivo per il periodo che va dall'entrata in esercizio dell'impianto fino alla data di presentazione della domanda. Non decade pero' il diritto di accedere agli incentivi in vigore al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.
Per le domande relative ad impianti messi in esercizio dal 1/1/2011 l'invio puo' avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema messo a punto dal GSE, previa registrazione (https://applicazioni.gse.it).
I tempi di risposta del GSE sono di 120 giorni, sia per comunicare l'ammissione alla tariffa (con indicazione di quella riconosciuta) sia per comunicare carenze della documentazione presentata.
In caso di riconoscimento della tariffa richiesta la comunicazione viene resa disponibile, previo avviso inviato per posta elettronica, sul sito utilizzato per l'invio della domanda, nella sezione "comunicazioni del GSE" , scaricabile in formato pdf. Diversamente, per comunicare una tariffa diversa o una mancata accettazione, oppure una richiesta di integrazione dei documenti, viene inviata una raccomandata a/r o una email certificata (se nella procedura e' stata indicata un indirizzo di posta elettronica certificata). Al richiedente viene data possibilita', in questo caso, di presentare proprie obiezioni e osservazioni, sempre online attraverso il sito suddetto.
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(*) Attenzione! Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31/5/2011 le regole sono quelle precedenti, previste dal DM 6/8/2010: la richiesta di concessione va inviata al GSE entro 90 giorni, con decadenza del diritto di accesso agli incentivi in caso di mancato rispetto.
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4) Stipula della convenzione col GSE
Dopo aver ricevuto risposta positiva dal GSE, il responsabile dell'impianto deve stipulare la convenzione scaricando e stampando dal sito suddetto il relativo modulo, firmandolo e inviandolo a
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
scrivendo sulla busta: GSE - Incentivazione impianti fotovoltaici - Invio Dichiarazione di Accettazione della Convenzione - Numero Identificativo Impianto (Numero Pratica): N...."
Per consultare la GUIDA DEL GSE clicca qui
CONTO ENERGIA - LE TARIFFE INCENTIVANTI
La tariffa incentivante a cui viene pagata l'energia prodotta dipende dal tipo di impianto e dalla sua potenza nominale. La tariffa e' riconosciuta -e mantenuta costante- per 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI "STANDARD" (con potenza non inferiore a 1 kW)
Rientrano in questa grossa categoria gli impianti realizzati sugli edifici (su tetti piani o a falda, o sulla facciata come frangisole) e gli "altri" (per esempio moduli ubicati al suolo o su pergole, serre, tettoie, pensiline, etc).
Per continuare a leggere l'articolo a cura di Rita Sabelli clicca qui.
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