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Mercoledì 23 ottobre 2013

Nuova anagrafe tributaria e Redditometro: una guida veloce

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Nuova anagrafe tributaria e Redditometro: una guida veloce

A fine Ottobre 2013 cominceranno a confluire nella nuova "anagrafe rapporti finanziari" dell'Agenzia delle entrate i primi dati sui conti correnti bancari degli italiani relativi al 2011.

Entro Marzo ed Aprile 2014 confluiranno, rispettivamente, i dati del 2012 e del 2013. Una volta a regime, il sistema prevede una comunicazione entro il 20 Aprile di ogni anno riferita alle informazioni dell'anno precedente.

Per quanto riguarda invece il cosiddetto spesometro, ovvero l'archivio dei pagamenti effettuati con carte -di credito, bancomat o prepagate- di importo uguale o superiore a 3.600 euro effettuati dal 6/7 al 31 dicembre 2011 dai consumatori, la data ultima di comunicazione a carico degli operatori finanziari e' fissata -salvo ulteriore proroga dopo le numerose gia' avvenute- al 12 Novembre 2013. Per le operazioni avvenute nel 2012 il termine e' il 21 Novembre 2013. Una volta a regime, il termine della comunicazione sara' il 20 Aprile come per le comunicazioni dei movimenti di conto corrente.

La finalita' di questi archivi e del progressivo arricchirsi dell'anagrafe tributaria con tutta una serie di nuovi dati e' l'affinamento dell'attivita' di individuazione di presunti casi di evasione fiscale, di emersione di casi "a rischio", sospetti o come dir si voglia, da sottoporre poi a varie fasi di accertamento fiscale.

Il primo strumento di accertamento, standardizzato e sintetico, e' il redditometro, attivo gia' dal 2010 e riformato nel 2013, che ricostruisce i redditi "presunti" dei contribuenti per poi permettere un loro confronto con quelli dichiarati. In tal modo l'Agenzia delle entrate si aspetta di ottenere una lista di casi anomali e sospetti da sottoporre poi ad un primo contraddittorio "amichevole", al quale potra' eventualmente seguire la classica e piu' aggressiva attivita' di verifica fiscale.

Per stessa dichiarazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Befera, l'attivita' di primo accertamento legata al redditometro partira' nel 2014 sulla base dei redditi presunti per l'anno 2009, dichiarati nel 2010.

ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI (conti correnti, conti deposito, investimenti, etc.)
Il nuovo archivio dei conti correnti si aggiunge all'anagrafe tributaria gia' esistente, che comprende vari archivi gia' a disposizione dell'Agenzia per la sua attivita' di monitoraggio (dati delle dichiarazioni, dei pagamenti di imposte, delle partecipazioni societarie, di tutti gli atti soggetti a registrazione, del catasto, etc.).

Il nuovo flusso di dati comprende:

  • rapporto di conto corrente: saldi iniziali e finali e totali movimentazioni di accredito e di addebito;
  • conto titoli: dettaglio su apporti e prelievi (investimenti e disinvestimenti);
  • investimenti finanziari vari (fondi, certificati di deposito, portafoglio, etc.): valore ad inizio anno e a fine anno, con sottoscrizioni e rimborsi;
  • carte di credito, di debito (bancomat) e ricaricabili: fido, ricariche (per le ricaricabili) e acquisti effettuati nell'anno;
  • cassette di sicurezza: numero di accessi nell'anno;
  • finanziamenti, fondi pensione, assicurazioni sulla vita;
  • acquisto di oro e metalli preziosi.

Il primo invio di dati, entro fine Ottobre, riguardera' il 2011. Entro Marzo ed Aprile 2014 confluiranno, rispettivamente, i dati del 2012 e del 2013. La nuova struttura informatica tramite la quale avverranno le varie comunicazioni telematiche e' il SID, il "sistema di interscambio dati".

Ricordiamo che all'Agenzia delle entrate confluiscono anche, a partire dal 12 novembre 2013 tutti i dati dei pagamenti effettuati con le carte (di credito, bancomat e pregagate) di importo uguale o superiore a 3.600 euro iva compresa ed eseguiti a partire dal 6 luglio 2011.
A partire dal 4 dicembre 2013 arriveranno anche i dati sulle assicurazioni contratte dal contribuente (vita, infortuni, malattia, danni, tutela legale, etc., con esclusione di quelle per la responsabillita' civile) relativi al 2012. Per il 2013 la scadenza di comunicazione e' il 30 Aprile 2014.

Da non dimenticare poi tutte le segnalazioni che gia' le banche sono obbligate a fare relativamente alla normativa antiriciclaggio, quindi, tra le altre, le operazioni di versamento/prelievo di contanti superiori alla soglia (attualmente) di 1000 euro o comunque indice di operazioni sospette, potenzialmente relative a movimenti "in nero".
Sui conti correnti, quindi, il controllo dell'Agenzia delle entrate avverra' da vari fronti.

Scopo, utilizzo
Lo scopo primario, si capisce, e' quello di far emergere l'evasione fiscale. In termini pratici l'Agenzia delle entrate intende ricostruire la posizione finanziaria di ciascun contribuente e la potenziale "capacita' contributiva" di ognuno.

Tutta l'attivita' di valutazione ha come scopo pratico quello di individuare i soggetti "a rischio", da sottoporre poi a verifiche piu' o meno approfondite, basandosi su determinati criteri atti a stabilire i casi di "pericolosita'" fiscale o, per dirla in parole piu' tecniche, di "anomalia finanziaria".

A livello pratico ci risulta che i livelli di controllo siano tre:

  • in prima fase i contribuenti vengono divisi in gruppi sulla base di alcuni indici di anomalia, che sono grossomodo: la numerosita' dei rapporti aperti (numero di conti correnti o altre posizioni), i saldi superiori a determinati importi, le variazioni repentine.
  • nella fase successiva vengono effettuati controlli incrociati -automatizzati- tra i dati raccolti e quelli dichiarati dai contribuenti nelle varie dichiarazioni, tenendo conto anche delle possidenze patrimoniali del soggetto.
  • per i contribuenti per i quali e' conseguentemente determinato un rischio di evasione, possono poi scattare verifiche piu' dirette, di vario grado. Si va infatti dai controlli standardizzati (redditometro) fino ad analisi piu' approfondite come le classiche verifiche fiscali).

In tutta questa fase non c'e' ne' ci puo' essere il controllo del contribuente; deve esser chiaro che, pur potendo riferirsi a criteri piu' o meno conosciuti e definiti, la scelta di chi sottoporre a verifica e' a totale discrezione dell'Agenzia dell'entrate.
Altra cosa da chiarire e' che i dati raccolti dall'Agenzia e utilizzati per determinare la lista dei potenziali "evasori" non costituiscono di per se' un presupposto per emettere un avviso di accertamento e applicare sanzioni, ma valgono come allarmi, indizi di un'ipotetica irregolarita' fiscale che va comunque accertata.
Il primo classico accertamento e', per le persone fisiche, l'accertamento sintetico brevemente identificato nel cosiddetto "redditometro".

REDDITOMETRO
I dati raccolti nell'anagrafe tributaria, arricchita da Ottobre 2013 in poi anche dai dati relativi ai conti correnti, serve come base per far partire i primi accertamenti sintetici, che si concretizzano per le persone fisiche nel redditometro. Questo sistema di accertamento, quindi, non sara' di massa ma applicato solo a coloro che emergeranno da una prima valutazione fatta in base ai dati presenti nell'anagrafe tributaria.

Il redditometro consente, attraverso determinati elementi indicativi di capacita' contributiva (in generale gli acquisti e le spese certe o stimabili, gli investimenti, le donazioni e ), di determinare il "reddito complessivo netto presunto" del singolo contribuente, da confrontare poi con il reddito effettivamente dichiarato.

Dal 2013 e' attiva una nuova forma di redditometro che considera un maggior numero di voci di spesa rispetto alla vecchia, circa 100. Per una parte di esse l'Agenzia si attiene a quelle effettivamente sostenute dai nuclei familiari (tracciabili o contenute nell'anagrafe tributaria), per altre, tipicamente quelle relative a beni di consumo (vestiario, alimentari, libri, cosmetici, articoli di pulizia, etc.) si attiene a valori medi indicati dall'Istat.

Gli accertamenti basati su questo nuovo redditometro -annunciati in circa 35.000 all'anno- scatteranno, presumibilmente dal 2014, sui redditi 2009 dichiarati nel 2010, e riguarderanno i casi dove c'e' uno scostamento tra reddito dichiarato e presunto superiore al 20% e comunque a 12.000 euro (vedi QUI).

La procedura prevede l'invio di lettere (raccomandate) da parte dell'Agenzia delle entrate con le quali il contribuente sara' avvisato della rilevata incongruenza dei dati con invito a presentarsi all'ufficio competente per un confronto "amichevole". Nelle lettere verra' fissato un appuntamento, spostabile nell'arco di 15 giorni dal ricevimento della lettera, e comunicato il nome del funzionario che si occupa della pratica con i dati utili per contattarlo.

COSA PUO' FARE IL CONTRIBUENTE
Il redditest

Sul sito dell'Agenzia delle entrate e' disponibile un software con il quale il contribuente puo' effettuare una verifica sulla "congruita'" del reddito familiare rispetto alle spese sostenute, vedi QUI.
Per l'Agenzia delle entrate non si tratta di uno strumento di difesa, ne' di un mezzo attraverso il quale il contribuente puo' avere assicurazione sul fatto di non venir scelto per un accertamento (in caso di "luce verde"). Si tratta esclusivamente di un mezzo di "autodiagnosi" e di orientamento.

La "difesa"
Una volta ricevuta la lettera con la quale viene comunicata l'anomalia e fissato l'appuntamento per un confronto, il contribuente deve organizzarsi per rispondere e dare, possibilmente, tutti i chiarimenti necessari a giustificazione delle incongruenze.
La difesa piu' comune e ovvia -considerati i "limiti" dello strumento di indagine- e' la dimostrazione che il finanziamento delle spese effettuate e' avvenuto con redditi diversi da quelli riscossi nel periodo di imposta, e quindi dichiarati. Puo' trattarsi dell'utilizzo di risparmi pregressi, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o esclusi dalla base imponibile (vincite, interessi, borse di studio, etc.), di soldi prestati da terzi (genitori, parenti, amici).

Conseguentemente, e' bene che il contribuente esibisca adeguata documentazione.
Nel caso, per esempio, in cui determinate spese vengano pagate, occasionalmente o meno, da terzi (mutuo pagato dai genitori, viaggio pagato da amici, etc.), e' bene poter documentare i bonifici o i versamenti di assegni di queste persone.
Nel caso invece di utilizzo di risparmi pregressi, e' bene conservare gli estratti conto degli anni interessati all'accumulo degli stessi, cosi' da dimostrarne l'esistenza e l'utilizzo.
Interessante in questo senso e' una recente sentenza di Cassazione (n.21994/2013) secondo la quale e' illegittimo l'accertamento sintetico basato sull'alto tenore di vita se il contribuente dimostra che esso e' frutto di risparmi accumulati negli anni (e' ovvio che nel caso di specie l'amministrazione aveva agito con superficialita', ignorando dei dati che avrebbe dovuto conoscere).

Altra strada e', ovviamente, dimostrare il diverso importo delle spese attribuite; in questo caso diventa utile conservare fatture, scontrini, etc. Cio', precisiamo, e' utile solo in alcuni casi. Lo e' in caso di acquisti di veicoli, arredamento, elettrodomestici, viaggi, nonche' per le spese di assicurazione, bollette, rette scolastiche, etc. Non lo e' invece per le spese si acquisto di beni di consumo (alimentari, abbigliamento, libri, giocattoli, etc.) perche' facilmente l'agenzia delle entrate potrebbe non tenerne conto sostenendo che gli scontrini conservati riguardano solo una parte della spesa effettivamente sostenuta.
Per gli acquisti di importo superiore a 3.600 euro non occorre, in teoria, conservare niente perche' i dati confluiscono direttamente all'Agenzia.

Attenzione! Se durante il primo confronto verranno forniti dati esaustivi, l'attivita' di controllo di concludera'. Diversamente si passera' alla seconda fase, quella dell'accertamento fiscale vero e proprio (l'accertamento con adesione, vedi articolo tra i link).

Note importanti:

  • nella prima fase di accertamento "da redditometro" l'Agenzia non dispone dei dati relativi ai conti correnti (saldo iniziale e finale), trattandosi di valutazioni che riguarderanno l'anno 2009. Sara' il contribuente a dover indicare questi dati nel questionario allegato alla lettera suddetta, e tale indicazione in molti casi potra' risultare risolutiva.
  • i vari procedimenti di accertamento potrebbero portare, alla fine, all'emissione di un avviso di accertamento, che dovra' essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla). Ricordiamo che dall'Ottobre 2011 gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette sono esecutivi senza bisogno di notifica di cartella esattoriale, quindi in caso di loro mancato pagamento, o di ricorso, l'erario puo' attivare le procedure esecutive di riscossione.
  • il fisco puo' arrivare a noi anche attraverso strade diverse da quella descritta in questa scheda. Si deve sempre essere in grado di fornire i chiarimenti richiesti, a prescindere dal fatto che si ritenga o meno di essere passibili di controllo.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Nuova anagrafe finanziaria, spesometro
- Dl 78/2010 art.21 modificato anche da Dl 16/2012
- Dl 70/2011, art.7 comma 2, modificato da Dl 98/2011
- Dl 98/2011, art.23 comma 41
- Dl 201/2011, art.11 commi 2,3

- Provvedimenti Ag.entrate del 29/12/2011, del 13/4/2012, del 11/10/2012, del 31/1/2013, del 2/7/2013, del 2/8/2013 e del 18/10/2013 (pagamenti con carte)
- Provvedimenti Ag.entrate del 25/3/2013 n.37561 e del 30/4/2013 n.51770 (anagrafe finanziaria)

Redditometro
- Dpr 600/1973 art.38 (accertamento sintetico), modificato da
- Dl 78/2010 art.22
- DM Min.economia e finanze 24 dicembre 2012, Gu del 4/1/2013

di Rita Sabelli

Fonte: www.aduc.it
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  • Modello di ricorso contro avviso di accertamento sintetico/redditometro completo di mediazione/reclamo ex art. 17 bis D.Lgs n. 546/1992

    Il modello di ricorso proposto (completo di mediazione/reclamo di cui all’art. 17 bis D.Lgs n. 546/1992) è aggiornato con le più recenti novità (in materia difensiva) portate dalle Corte di Cassazione n. 13289 del 16.6.2011 e dalla CTP di Torino n. 136 del 01.7.2011. Inoltre, nello stesso ci sono ulteriori e nuove pregiudiziali riferite alla applicazione della previsione dell’art. 7, co 5 D.Lgs 546/1992 (A. Bullo e F. Dominici, “L’accertamento da redditometro e il potere del Giudice tributario di disapplicare l’atto amministrativo”, in Finanza & Fisco n. 34/2011, da pag. 2944), alla applicazione di quanto stabilito anche dalla giurisprudenza UE; vi sono pregiudiziali inerenti il collegamento sistematico tra l’art. 2697 cc, l’art. 7, co 4 D.Lgs n. 546/1992, l’art. 115, co 2 cpc, l’abuso del diritto (in questo senso: A. Bullo, “Accertamento sintetico, principali difese procedurali”, in La Settimana Fiscale n. 40/2012) . Vi è, inoltre, un’importante pregiudiziale data dal collegamento sistematico tra l’art. 42, co 2, co 3 e 61 co 2 del DPR 600/1973. Molto interessante, appare anche quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale del 14 agosto 1981 n. 27/7/2648 e dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria (documento n. XVII adottato nella seduta del 15 luglio 2009). Infine, la difesa è molto “forte” anche verso i dati emergenti dal calcolo sulle autovetture. Il modello, come di consueto, e' ispirato da un caso reale e si sviluppa per 25 pagine.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
  • Memorie difensive su contraddittorio in accertamento da 'vecchio' redditometro

    Questo modello di memorie difensive, tratto da un caso reale, è riferito ad un contraddittorio da vecchio redditometro (periodo d’imposta 2008 – spese per immobili e autovetture). Le memorie sono molto circostanziate in procedura/merito e ricche di recenti riferimenti giurisprudenziali. Ciò consentirà di evidenziare un eventuale vizio di motivazione del successivo avviso di accertamento qualora lo stesso non risponda compiutamente agli autonomi motivi di doglianza espressi. Le memorie includono anche istanza di autotutela.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
  • Memorie difensive per ricorso su accertamento da vecchio redditometro da depositare 10 gg liberi prima dell’udienza

    Le memorie rappresentano il vero valore aggiunto in un ricorso tributario e devono essere davvero dettagliate, convincenti e poggianti sulla più recente giurisprudenza (anche di merito). Questo modello di memorie difensive - tratto da un caso reale (peraltro conclusosi a favore del contribuente) - è riferito ad un contraddittorio da vecchio redditometro. Le memorie proposte sono molto circostanziate; brulicano di passaggi procedurali molto importanti, di ragionamenti sistematici e soprattutto di recentissima giurisprudenza. Ne deriva una difesa molto forte sia in procedura che nel merito.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
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