In particolare, l'articolo 2, del citato decreto ha modificato:
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché le stesse siano relative ad operazioni effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data. Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l'imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017.
Come anticipato il D.L. n. 50, è intervenuto sull'articolo 19, comma 1, del DPR 633/1972, modificando, nel secondo periodo, il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni. In particolare, secondo le nuove disposizioni "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".
Risultano invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto alla detrazione, che resta ancorato all'esigibilità dell'imposta (momento di effettuazione dell'operazione), mentre è stato ridotto il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA (ricondotto, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto).
La nuova formulazione dell'articolo 25, primo comma, del DPR 633/1972, prevede invece che la fattura debba essere annotata "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".
La Circolare 1/E ricorda la sentenza 29 aprile 2004, C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH), con la quale la Corte di Giustizia, occupandosi di stabilire se un soggetto passivo potesse esercitare il diritto alla detrazione soltanto con riferimento all'anno solare in cui era pervenuta la fattura, o se piuttosto il diritto dovesse essere esercitato, anche con effetto retroattivo, per l'anno solare in cui il medesimo era sorto, ha esplicitato che le disposizioni della direttiva si interpretano nel senso che "il diritto alla [detrazione] deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato".
Ne consegue, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del DPR 633/1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Per le fatture ricevute in ritardo, permane l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o "irregolare".
La Circolare rammenta inoltre che la detrazione dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l'imposta medesima è divenuta esigibile. Quindi, per esempio, un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75%), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017.
Seguono alcuni esempi tratti dalla Circolare 1/E del 17 gennaio 2018:
Non sanzionabilità fino al 16 gennaio 2018
In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti della Circolare 1/E sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica ed eventualmente difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.
La Circolare fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.
Detrazione IVA per le operazioni soggette a split payment
La Circolare precisa che nel caso in cui il soggetto per cui trova applicazione la disciplina dello split payment abbia deciso di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento di ricezione o registrazione della fattura (anziché al momento di pagamento della stessa), una volta adottata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (a condizione che il soggetto sia già in possesso della relativa fattura di acquisto.).
La circolare ipotizza, a titolo esemplificativo, il caso di una fattura per servizi emessa, in regime di scissione dei pagamenti, nel dicembre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel mese di febbraio 2018. Se il contribuente opta per l'anticipazione dell'esigibilità, l'IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati nello stesso entrambi i menzionati presupposti (esigibilità e possesso della fattura).
Nel diverso caso in cui il soggetto passivo non abbia optato per l'anticipazione dell'esigibilità, la fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
Regime IVA per cassa e detrazione
Esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. "a favore"
La Circolare 1/E conferma che l'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Calcolo ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025)
Ravvedimento operoso versamenti è il foglio di calcolo Excel che tanto successo ha ottenuto per la semplicità di funzionamento. Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24.
Rettifica detrazione IVA contribuenti minimi e forfetari. Anno 2025
Foglio di calcolo XLS per la determinazione della rettifica della detrazione IVA da parte dei "contribuenti forfetari" (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 - Legge Stabilità 2015) e dei "contribuenti minimi" (ex L. 244/2007, Art. 1, commi 96 e ss. e Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi