A chi spetta
L'indennità di malattia a carico dell'INPS, secondo le indicazioni di dettaglio di seguito riportate, spetta a:
Non Spetta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
Cosa spetta
In caso di assenza per malattia il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità stabilite per legge, garantendo la presenza presso l'indirizzo di domicilio, che può anche non coincidere con la propria abitazione, precedentemente comunicato all'Amministrazione. L'indennità a carico dell'Inps ricorre dal quarto giorno di malattia fino al centottantesimo giorno, mentre i primi tre giorni, detti di carenza, restano a carico del datore di lavoro. L'indennità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro che la porta a conguaglio tramite la denuncia Uniemens.
Dal 2015 l'Inps ha modificato, applicando la Circolare n. 118 del 12.09.2011, le regole sulle visite fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.
Visita fiscale
La visita fiscale è prevista ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70, predisposta dall'INPS o dal datore di lavoro per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute (può essere sostituita anche dalla visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente se concordata con l'ASL). La visita fiscale non è soltanto un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma si consiste in una vera e propria verifica di merito. La certificazione dello stato di malattia deve essere trasmessa all'Inps per via telematica entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento morboso.
Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all'interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.
Nel caso in cui il medico curante non sia reperibile, il lavoratore può richiedere la certificazione alla Guardia Medica o ad altro medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale.
Il datore di lavoro che intenda controllare le assenze per malattia di un lavoratore dipendente è obbligato ad avvalersi esclusivamente dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti: è, infatti, vietato qualunque tipo di accertamento diretto da parte del datore di lavoro.
Dal canto suo il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari sul proprio stato di infermità qualora disposti dall'Inps o richiesti dal datore di lavoro.
Fasce di reperibilità
Durante il periodo di assenza dal posto di lavoro per malattia, il dipendente è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità:
durante le quali lo stesso deve trovarsi presso l'indirizzo di domicilio, che può anche non coincidere con la propria abitazione, precedentemente comunicato all'Amministrazione.
L'obbligo di reperibilità è valido 7 giorni su 7, e si estende dunque anche alle giornate non lavorative, ai festivi e ai prefestivi.
Il lavoratore è legittimato a rifiutare l'ingresso ai medici al di fuori dell'orario di reperibilità. Il lavoratore, già sottoposto a controllo, è comunque tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilità, salvo giustificato motivo, sino alla conclusione dell'evento morboso.
Il dipendente in malattia, in caso di cambio di domicilio, è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo al datore di lavoro e alla sede Inps competente.
In caso di nuovo controllo successivo alla scadenza della prognosi confermata da un precedente accertamento sanitario, l'eventuale sanzione decorre dal giorno successivo alla predetta scadenza della prognosi confermata.
Assenza alla visita di controllo
Nel periodo di assenza per malattia il dipendente ha l'obbligo di rimanere presso il domicilio comunicato. Il medico fiscale può procedere ad accertamenti sanitari sin dal primo giorno di assenza, anche se festivo.
Qualora il lavoratore si trovi nella necessità di doversi allontanare per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'Inps l'assenza prevista e di produrre l'attestazione rilasciata dalla struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.
Per «assente alla visita fiscale» deve intendersi non soltanto l'assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).
L'assenza, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.
In generale, la giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 3180/1990 e 9523/1993) ha ritenuto assimilabili alla vera e propria assenza ingiustificata alla visita di controllo le seguenti fattispecie:
Esistono poi delle ragioni che possono legittimare l'assenza:
Il vincolo di reperibilità decade invece ab origine nei seguenti casi:
Sanzioni in caso di assenza ingiustificata
Al lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla visita fiscale ovvero risulta assente, senza giustificato motivo, possono essere irrogate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato.
Inoltre, in caso di assenza ingiustificata alla prima o unica visita fiscale, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni, a partire dal giorno in cui è stata accertata l'assenza. Se l'assenza ingiustificata si ripete anche nel corso della seconda visita fiscale, l'Inps recupera la metà del trattamento economico erogato anche per l'ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni e fino al termine della malattia.
Qualora il lavoratore risultasse assente anche alla terza o successiva visita fiscale, l'Inpa interrompe l'erogazione dell'indennità dal giorno stesso in cui viene accertata l'assenza. La sanzione si applica a partire dal primo giorno di malattia, non dal primo giorno indennizzabile. Nel calcolo dei 10 giorni vanno computati tutti i giorni di calendario, anche quelli non lavorabili. Nell'ipotesi in cui al lavoratore interessato, dopo la terza assenza, si sottoponga a visita ambulatoriale che accerti l'incapacità al lavoro, da tale data la corresponsione dell'indennità sarà ripristinata.
L'apparato sanzionatorio è efficace soltanto nell'ambito del medesimo evento morboso: la sanzione eventualmente comminata durante la prima malattia non rileva in relazione ad successivo episodio, anche qualificabile come ricaduta del primo. In caso di sopravvenuto ricovero presso un ospedale, o un'altra struttura sanitaria, sarà il personale della struttura a farsi carico della trasmissione telematica della certificazione medica all'Inps.
La malattia del lavoratore interrompe il decorso delle ferie, in tutti i casi in cui le condizioni del lavoratore siano tali da impedire il godimento delle stesse.
Recupero indennità
In linea generale, l'indennità a carico dell'Inps ricorre dal 4º giorno di malattia fino al 180º, mentre i primi tre giorni, detti di carenza, non sono indennizzabili dall'Istituto ma restano a carico del datore di lavoro. Il 4º giorno viene calcolato dalla data di inizio della malattia, come indicato sulla certificazione medica.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, l'indennità a carico dell'Inps spetta per le giornate comprese in un periodo di 180 giorni in un anno solare, sommando tutti i giorni di malattia, compresi quelli per cui non è stata corrisposta alcuna indennità.
Sono esclusi da tale computo, invece, i giorni di malattia professionale, di malattia per infortunio sul lavoro, malattia tubercolare, i giorni di astensione per maternità, sia obbligatoria che facoltativa.
Per i lavoratori a tempo determinato, l'indennità a carico dell'Inps spetta per un periodo non superiore all'attività lavorativa effettuata nei 12 mesi antecedenti alla malattia, sempre entro il tetto massimo dei 180 giorni. L'indennità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro che poi la porta a conguaglio tramite la denuncia Uniemens.
In caso di recupero dell'indennità indebitamente erogata, il lavoratore è tenuto a procedere al recupero sulle somme a qualsiasi titolo dovute in dipendenza del rapporto di lavoro e a restituirle all'Inps sempre attraverso la procedura di conguaglio in Uniemens.
Quanto spetta
Ai lavoratori dipendenti:
dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera
dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria:
l'indennità spetta nella misura dell'80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
Ai disoccupati e sospesi dal lavoro:
l'indennità spetta in misura ridotta pari ai 2/3 della percentuale prevista.
Ai ricoverati senza familiari a carico:
l'indennità è ridotta ai 2/5, per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.
Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata:
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: modello dichiarazione Persone Fisiche 2024
Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2024, relativo ai redditi 2024.
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024 (periodo d’imposta 2023), ed illustrate in questa dispensa, sono le seguenti:
Lettere del professionista alla clientela: la Certificazione Unica 2024
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2024 è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2024 (CU 2024) relativa all'anno 2023.
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 16 marzo, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro la medesima data (il 16 cade di sabato, per cui la scadenza slitta al 18 marzo 2024).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
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