L'art. 567 c.p.c. dispone che "il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato."
A seguito dell'istanza il giudice dell'esecuzione può emettere provvedimento per l'autorizzazione della vendita (ex art. 569 c.p.c.) e delegare ad un notaio, a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita (art. 591 bis c.p.c.).
La delega delle operazioni di vendita è stata una modifiche che, nell'ambito della riforma del processo esecutivo, ha fornito i migliori risultati poiché ha permesso di ottenere un miglioramento significativo nei tempi dell'esecuzione immobiliare e di sgravare di compiti i Giudici.
Il coinvolgimento nel processo esecutivo immobiliare di professionisti preparati iscritti agli Ordini professionali, ha comportato, per effetto della legge 3 agosto 1998, n. 302 e delle successive leggi 80/2005 e 263/2005 un crescente coinvolgimento e una responsabilizzazione dei notai, avvocati e commercialisti nelle attività che un tempo erano svolte esclusivamente dai Giudici e dalla cancelleria delle esecuzioni immobiliari.
Ad oggi è possibile verificare, anche dagli avvisi di vendita pubblicati sugli appositi siti nazionali, che la quasi totalità dei giudici delle esecuzioni in Italia delega le operazioni di vendita immobiliare ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. .
L'iniziativa della VII commissione del CSM, volta a promuovere e diffondere le buone prassi organizzative nel campo delle esecuzioni immobiliari, si inserisce nel solco di questa attività con l'obiettivo di velocizzare i procedimenti giudiziari ed assicurare la tutela sia dei creditori che dei debitori, incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari e quindi l'efficacia della risposta alla domanda di giustizia.
Il prezioso intervento del CSM ha il pregio di rendere chiare ed omogenee le deleghe che i Giudici attribuiscono ai delegati in ogni parte del territorio nazionale e fornisce indicazioni chiare e precise a chi quotidianamente si trova ad operare nel settore delle esecuzioni immobiliari (debitori, avvocati, professionisti delegati, interessati agli acquisti)
Definizione tratta dal documento del CSM:
L'ordinanza di delega è il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione affida al delegato il compito di procedere alla vendita del bene pignorato ed alla effettuazione delle operazioni successive, eventualmente fino alla distribuzione del ricavato.
L'ordinanza è un atto complesso poiché oltre ad avere un contenuto dispositivo ha un contenuto "programmatico" poiché descrive i compiti del delegato e reca anche le indicazioni operative che il giudice dell'esecuzione ritiene di fornire al delegato.
Il giudice dell'esecuzione non ha un potere specifico di direttiva verso il delegato ma dirige il procedimento fissando i compiti del delegato, pianificando lo svolgimento della vendita e precisando come il delegato deve operare con riferimento ai profili suscettibili di varia interpretazione anche al fine di armonizzare gli atti del delegato con gli indirizzi interpretativi del tribunale.
Il modello di provvedimento di delega è quindi molto articolato e cerca di superare preventivamente i problemi che un procedimento così complesso può porre.
In modo molto diretto ed immediato il CSM fornisce pertanto principalmente ai professionisti delegati un modello di delega, che contiene sia l'ordine temporale e cronologico di svolgimento delle attività che le istruzioni per svolgere al meglio i compiti affidati.
Tali chiare istruzioni, impartite in modo omogeneo ai professionisti delegati in tutti i Tribunali italiani, servono a ridurre i dubbi e pertanto i casi nei quali il Giudice deve intervenire per dirimere questioni non chiare e sono un passo importante e decisivo verso una piena attuazione della riforma telematica delle esecuzioni che permetterà a tutti i cittadini di avere conoscenza dei beni in vendita su tutto il territorio nazionale (tramite la pubblicità su https://portalevenditepubbliche.giustizia.it) ed eventualmente partecipare all'asta anche da remoto, tramite le aste on line, la cui attuazione è stata avviata in alcuni tribunali.
Nell'apposito paragrafo 15. Il CSM ha ritenuto opportuno fornire le seguenti precisazioni e raccomandazioni sul contenuto dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
Sui tempi del processo:
"In una prospettiva di certezza dei tempi del processo, sarebbe opportuno che il giudice, nell'ordinanza di delega, fornisca indicazioni cronologiche puntuali sulla tempistica degli esperimenti di vendita (auspicabilmente almeno tre all'anno) e sulle modalità di essi."
Sul fondo spese necessario per la procedura:
"Al fine di assicurare un regolare svolgimento della procedura, e nell'ottica di dotare il professionista delegato di mezzi utili a gestire gli esperimenti di vendita, il giudice dell'esecuzione potrebbe disporre la precostituzione di fondi spese cui attingere ai fini della cura degli adempimenti (v. artt. 8 T.U. Spese Giustizia e 95 c.p.c., nonché Cass. n. 12877/2016).
Un modello alternativo potrebbe esser dato, su consenso del creditore, dal versamento diretto dei compensi, da parte di quest'ultimo, alla società incaricata della pubblicità.
Il professionista delegato sarà comunque tenuto a riferire al giudice sull'omesso versamento del fondo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti che il magistrato stimerà più opportuni; ciò anche allo scopo di sterilizzare in radice i possibili problemi connessi con la volontà del creditore di influire sul corso della procedura attraverso tale leva.
In caso di esaurimento del fondo spese, il creditore procedente sarà tenuto a ricostituirlo secondo le istruzioni del delegato (cfr. Cass. n. 2044/2017 in ordine al potere del delegato di fissare termini alle parti)."
Sul contenuto dell'ordinanza di delega:
"L'ordinanza di delega dovrebbe investire poi dettagliatamente i seguenti aspetti:
a) la fissazione di un termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, la cui violazione rilevi ai fini della revoca dell'incarico;
b) la descrizione analitica del bene staggito, anche con riferimento alla relazione di stima ed alle caratteristiche giuridiche (es. regolarità urbanistica);
c) il termine di notifica dell'ordinanza ai creditori iscritti non intervenuti;
d) le forme di pubblicità - standardizzate - ritenute necessarie, il termine per il loro compimento e le conseguenze del mancato espletamento;
e) il prezzo base di vendita del bene determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c. e l'offerta minima;
f) l'eventuale ripartizione in più lotti del compendio pignorato ai fini della vendita;
g) le modalità delle visite all'immobile;
h) il termine ed il luogo per il deposito delle offerte irrevocabili di acquisto e le modalità con cui deve essere prestata la relativa cauzione;
i) il luogo ove si terrà l'eventuale gara tra gli offerenti;
j) i criteri per lo svolgimento della gara o per la comparazione tra le offerte quando non abbia luogo la gara; le modalità per poter individuare, tra le varie offerte di pari importo, quale sia stata proposta per prima; una preventiva individuazione delle modalità di applicazione degli artt. 572 e 573 c.p.c.;
k) il termine e le modalità per il versamento del saldo prezzo; le disposizioni per l'eventuale corresponsione rateizzata; le modalità di applicazione delle disposizioni previste dall'art. 41 commi 4 e 5 D.P.R. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. leggi bancarie);
l) se, in caso di esperimento deserto, si debba procedere a vendita con incanto, evidenziando, in questa seconda ipotesi, quali circostanze del caso concreto consentano di prevedere che l'esperimento in tale forma permetta di conseguire un prezzo che superi della metà il valore di stima individuato dall'esperto, situazione che di regola non può prognosticarsi;
m) l'obbligo del delegato di emettere un nuovo avviso di vendita già contestualmente all'avviso di esperimento deserto e la tempistica dei successivi tentativi di vendita; la predeterminazione della percentuale di ribasso, sia fino al terzo esperimento che dopo il terzo esperimento."
Consapevole che le istruzioni fornite necessitano di una verifica sul campo degli effetti che produrranno, il CSM conclude le proprie note sul punto precisando:
"L'Ufficio potrebbe verificare periodicamente l'impatto concreto delle forme di pubblicità utilizzate, adottando, con riferimento ai mezzi di diffusione, le decisioni più opportune."
Come già precisato, le istruzioni vere e proprie sono contenute nel modello predisposto dal CSM (allegato 5), che mette ordine e chiarezza nel procedimento esecutivo e detta le regole per dare attuazione alle "buone prassi" nel settore.
AteneoWeb ha ritenuto opportuno riportare in formato editabile (word) a disposizione di tutti gli operatori tale documento e ne fornisce ancora qualche commento.
Termine per l'espletamento delle attività delegate
Nel modello di delega, il Giudice fissa il termine finale delle operazioni delegate, con riserva di proroga di tale termine "ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso".
Fondo spese necessario per la procedura:
Il modello di ordinanza invita il Giudice a determinare in favore del professionista delegato un acconto (da quantificare a discrezione del Giudice) quale anticipo sui compensi e fondo spese, che viene posto a carico dei creditori, con la previsione del termine di giorni trenta per il versamento e avvertenza di eventuale dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione in caso di omesso versamento.
Inoltre gli oneri economici necessari alla pubblicità, qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, sono posti a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori.
Modalità di espletamento delle attività delegate
Il modello di ordinanza disciplina:
Il modello di ordinanza termina con la riga "DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE", seguita da puntini, il che potrebbe far presumere la necessità di compilare anche tale parte del modello.
Chi scrive ritiene che la compilazione di tali righi sarebbe certamente semplice ed automatica a fronte della possibilità di utilizzare un software ministeriale che recuperi le informazioni inserite dagli ausiliari incaricati della descrizione e stima degli immobili ma, allo stato dell'attuale organizzazione degli uffici giudiziari, tale compilazione potrebbe risultare di nessuna utilità e comportare un allungamento dei tempi delle udienze.
Con l'intento di dare evidenza e agevolare la diffusione delle importanti linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari proposte dalla VII commissione ed approvate all'unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 ottobre 2017, www.AteneoWeb.com pubblica e rende gratuitamente disponibile in formato rielaborabile l' "Ordinanza di vendita" (Allegato 5 alle linee guida).
Per scaricare l' "Ordinanza di vendita" clicca qui
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Rapporto riepilogativo delle attività svolte dal Professionista delegato alla vendita
Il modulo Rapporto riepilogativo consente di compilare, on-line ed in modo guidato, il rapporto riepilogativo delle attività svolte dal Professionista delegato alla vendita (rapporto iniziale, rapporti semestrali, rapporto finale), come stabilito dal comma 9 sexies art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221). Il programma genera un file in formato Word, quindi completamente aperto a qualsiasi modifica o integrazione da parte del Professionista. Il costo indicato comprende l'utilizzo del programma Rapporto riepilogativo senza alcun limite per un anno dalla data di acquisto e mette a disposizione gratuitamente anche l'utility Calcolo compenso del Delegato alla vendita e del Custode giudiziario. Costo rinnovo annuale scontato.
Gestione visite immobili aste giudiziarie
Il modulo Gestione visite immobili aste giudiziarie consente la completa gestione delle visite agli immobili oggetto di vendite giudiziarie e degli archivi di lotti e aste. Genera in automatico: il verbale di visita da consegnare all'interessato, che riporta tutti dati dell'asta e dell'immobile oggetto di vendita, il prospetto completo delle visite memorizzate in archivio e il prospetto delle visite per singolo accompagnatore Il programma Gestione visite immobili aste giudiziarie genera file in formato Word, quindi completamente aperti a qualsiasi modifica o integrazione da parte del Professionista. Il costo indicato comprende l'utilizzo del programma Gestione visite immobili aste giudiziarie senza alcun limite per un anno dalla data di acquisto e mette a disposizione gratuitamente anche l'utility Calcolo compenso del Delegato alla vendita e del Custode giudiziario. Costo rinnovo annuale scontato.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi