Speciale regime
di tassazione (art.67 co.1 lett. m) nuovo Tuir (ex 81).
Sono redditi diversi le seguenti tipologie:
1. indennità di trasferta;
2. rimborsi forfetari di spesa;
3. premi e compensi;
4. compensi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.
Sono esclusi i rimborsi di spese documentate (quindi in forma analitica,
a pié di
lista o i rimborsi chilometrici) relative al vitto, all'alloggio, al viaggio,
al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale (esclusi da reddito ai sensi dell'art.69 co.2 nuovo Tuir
ex 83).
REQUISITI
DELLE SOMME EROGATE PER IL REGIME AGEVOLATO DI TASSAZIONE
Ciascuna somma
deve essere erogata nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche. (cfr. risoluzione Agenzia Entrate n.34/E del 26.03.2001
sui chiarimenti su "esercizio diretto" delimitando la disciplina
a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni
sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi
di gioco" (es.
atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari
speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).
Anche le somme o le indennità in favore dei dirigenti che presenziano
all'evento (elemento indispensabile alla sua concreta realizzazione),
trovano una legittimità di corresponsione quali attività amministrativo-gestionale
non professionali, purché si eviti il concretizzarsi di
fattispecie di distribuzione indiretta di utili.
I soggetti che debbono erogare le predette somme o compensi sono
il Coni, le Federazioni sportive nazionali, l'Unione Nazionale per l'incremento
delle razze equine (Unire), gli enti di promozione sportiva e qualunque altro
organismo comunque denominato con finalità sportive dilettantistiche
e che da questi sia riconosciuto (cfr. requisiti co.18 art.90 L.289/2002).
In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, questi
debbono essere resi, unicamente, in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche e non anche degli altri soggetti sopra riportati.
REGIME FISCALE AGEVOLATO
Art.69 comma
2 del nuovo Tuir (ex art.83), con decorrenza dall'1/1/2003
(e art.25 co.1 L. n.133/1999).
I soggetti erogatori devono:
- non
operare alcuna ritenuta fiscale fino ad € 7.500,00
annui;
- operare
una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva) del
23% (prima aliquota scaglione Irpef) sulla parte imponibile eccedente € 7.500,00
annui e fino ad € 28.158,28, maggiorata delle relative addizionali
(quindi sugli ulteriori € 20.658,28);
- operare
una ritenuta a titolo di acconto (23%) sulla parte di imponibile eccedente
il predetto importo, quindi oltre € 28.158,28.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote Irpef la
parte assoggettata a ritenuta a titolo di imposta concorre
alla formazione del reddito complessivo del percipiente.
REGIME FISCALE AGEVOLATO: ulteriori obblighi
I percipienti
devono:
- rilasciare
una dichiarazione con cui attestano di non possedere altri redditi della
stessa natura entro i predetti limiti e di impegnarsi a comunicare l'eventuale
superamento in corso d'anno;
- Dichiarare
sul mod.730 solo i compensi che eccedono i limite di € 7.500,00;
- Dichiarare
sul mod. Unico Irpef (se obbligati) anche i compensi inferiori a limiti
di cui sopra (quadro RL) solo a fini informativi.
L'importo degli ulteriori eventuali € 20.658,28 invece viene
sommato agli altri redditi Irpef (rigo RN ai fini dello scaglione).
Ai
fini della no-tax area (art.11 Tuir) per assicurare la progressività dell'imposizione
si tiene conto delle somme erogate eccedenti € 28.158,28.
I sostituti devono:
- Richiedere
la dichiarazione di cui al punto 1 precedente;
- Certificare
(in forma libera) i compensi corrisposti ancorché rientranti
nell'esenzione fiscale (quindi anche quelli fino a € 7.500,00).
Questi, infatti, vanno dichiarati nel mod.770 (sostituti d'imposta),
ad esclusione dei rimborsi per spese documentate relative al vitto,
all'alloggio,
al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate
fuori dal territorio comunale.
Ai
fini dell'Irap l'art.90 comma 10 della Legge n.289/2002, con
decorrenza 01/01/2003, considera non più imponibili a fini di tassazione
le indennità e i rimborsi di cui all'art.67 comma 1
lett. m) nuovo Tuir (ex art.81).
ASPETTI PREVIDENZIALI
Nessun
obbligo contributivo (gestione separata L. n. 335/1995) nei casi in cui gli emolumenti
e i compensi erogati siano fiscalmente inquadrabili tra i redditi diversi
(nuovo art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir, ex art.81).
(Circolari Inps n.32 del 7/2/2001, n.42 del 26/2/2003 e n.9 del 22/1/2004).
E' stata confermata l'esclusione - ex art.61 comma 3 DLgs
n.276/2003 - Legge Biagi - dei rapporti e delle attività di collaborazione
coordinata e continuativa "comunque rese e utilizzate a fini istituzionali" ("in
ambito sportivo" o comunque per finalità sportive o ad esse
connesse).
In tutti gli altri casi valgono le regole generali per ciascuna tipologia
(ad es.occasionali, collaborazioni di altra natura, lavori accessori, ecc.).
ASPETTI ASSICURATIVI
Nessun
obbligo assicurativo nei casi in cui gli emolumenti e i compensi erogati siano fiscalmente
inquadrabili tra i redditi diversi (nuovo art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir,
ex art.81). Nota Inail del 2/5/2001
Ciò vale anche per i rapporti di collaborazione amministrativo gestionale
ex art.67 Tuir (Nota Inail AD/126/03 del 19/3/2003 e Circ.Inail n.22 del
18/3/2004).
L'art.4, co. 205 L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha previsto l'obbligo
di assicurazione per morte o inabilità permanente a seguito di infortunio
in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive per
i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (come introdotto
dall'art.51 L. 289/2002 Finanziaria 2003), presso la Sportass. Apposito
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto
con quello dell' Economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2004,
deve stabilire le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione
nonché termini, natura, entità delle prestazioni e relativi
premi assicurativi.
COMPENSI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
Il comma 3 L.
n. 289/2002 ha esteso anche ai redditi erogati per attività di
collaborazione a carattere amministrativo-gestionale nel settore di cui
si tratta la già citata qualificazione fiscale, con il relativo regime
agevolativo tributario e contributivo.
Caratteristiche (cfr. Circolare Ag.Entrate n.21/E del
22/4/2003):
- essere
di tipo amministrativo-gestionale di tipo continuativo e coordinate (con continuità nel
tempo, coordinazione, inserimento nella organizzazione del committente,
assenza di vincolo di subordinazione e non meramente occasionale). Ad
es. attività con meri compiti di
segreteria quali la raccolta iscrizioni, la tenuta della prima nota
e della cassa, la tenuta contabile, ed altre similari;
- essere
di natura non professionale. Sono quindi da escludersi prestazioni rientranti
nell'oggetto
dell'arte e della professione esercitata
e quelle per le quali sono necessarie conoscenze tecniche o giuridiche
connesse all'attività abitualmente esercitata;
- essere
resa a società e associazioni sportive dilettantistiche e
non anche agli altri soggetti quali il Coni, le federazioni sportive
o gli enti di promozione sportiva. Di conseguenza laddove le prestazioni
vengano rese nei confronti di tali ultime entità valgono le normali
regole impositive e previdenziali, comprese quelle derivanti dalle nuove
previsioni giuslavoristiche del nuovo art.61 DLgs. n.276/2003 (lavori a progetto
e occasionali di portata limitata).
L'Agenzia Entrate nella Circ. n.43/E dell'8.03.2000 (par.4.1) ha
evidenziato come la norma (originario art.25 L. n.133/1999) si proponeva di "incentivare
esclusivamente lo sport dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono
l'attività".
La disciplina di favore, pertanto, interessava i compensi erogati "a
fronte di prestazioni sportive dilettantistiche ovvero di attività,
anche amministrative o di gestione, dirette alla promozione della pratica sportiva
dilettantistica".
Veniva quindi esclusa l'agevolazione fiscale di specie ai compensi erogati
per remunerare attività non finalizzate alla promozione dello sport
dilettantistico.
Ciò, in sostanza, fa rientrare nel citato regime quei rapporti
di collaborazione amministrativo-gestionale comunque connessi o strettamente
collegati all'attività istituzionale
dell'associazione (quindi funzionali a quella sportiva come ad es. il
giardiniere incaricato del manto erboso dell'impianto, il magazziniere
per le divise degli atleti o le attrezzature sportive, ecc..) senza poter
ricomprendere altre tipologie.
In caso di rapporti diversi con lo stesso addetto ai vari settori
di attività (quindi
non solo quella afferente la pratica dello sport) si richiama la Circ. Ag.Entrate
n.43/E del 8.3.2000 che in forma analitica ovvero proporzionale, a seconda
dei casi, consente di scomputare quella parte dei compensi
che, a tale titolo e con le prescritte condizioni, può beneficiare dell'agevolazione
fiscale di specie.
COMPENSI DA EROGARE A DIPENDENTI PUBBLICI
Comma 23 dell'art.90 L. n.289/2002:
I dipendenti pubblici
possono prestare, fuori dall'orario di lavoro,
la propria attività a favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche, purché a "titolo gratuito" e "fatti
salvi gli obblighi di servizio", previa comunicazione all'amministrazione
di appartenenza.
Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi
e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono
essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio
comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all'art.67, comma 1 lett.
m) nuovo Tuir (ex art.81).
Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico
ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata
al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive).
La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di
spesa anche
all'interno del comune dove viene svolta l'attività deve
tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri
e propri compensi,
da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di
volta in volta.
ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
Lavori a progetto (art.61 co.1 DLgs n.276/03)
Sono rapporti
in forma di collaborazioni coordinate e continuative (art.409 n.3 cod.civ.)
che siano:
- riconducibili
a uno o più progetti specifici o programmi
di lavoro o fasi di esso determinati dal committente;
- i cui progetti
programmi o fasi siano gestite autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato;
- svolti nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente;
- svolti
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
Ai fini fiscali sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(art.50, co.1 nuovo Tuir) mentre a fini previdenziali vale l'assoggettamento
al contributo Inps gestione separata (L.335/95) con aliquota equiparata
alla gestione commercianti.
Il comma 3 dell'art.61 DLgs n.276/2003 esclude dall'applicazione
delle norme sui "lavori a progetto" quei:
rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque
rese e utilizzate "a fini istituzionali" nei confronti delle associazioni
e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI (art.90 legge n. 289/2002 e succ. modific.
ex L. n.128/2004).
Sono quindi escluse quelle nei confronti degli enti
quali Coni, di promozione sportiva e federazioni sportive,
nonché quelle che non rivestono carattere
di co.co.co. né qualora siano rese e utilizzate al di fuori dell'ambito
sportivo istituzionale (es. attività commerciale d'impresa).
Lavoro occasionale
Articoli 61-69
DLgs. 10.09.2003 n.276. Cfr. anche le le circolari n.1 dell'8.1.04
del Ministero del Lavoro, n. 9 del 22.1.04 e messaggio 29629 Inps del 23/9/2004
e circ.Inail n.22 del 18/3/2004.
L'inquadramento delle prestazioni occasionali deve intendersi come:
- prestazione
occasionale in forma di collaborazione coordinata e continuativa ma di "portata
limitata" (c.d. mini-collaborazioni), nel corso
dell'anno solare e nei confronti dello stesso committente, purché sia:
- di durata complessiva non superiore a 30 giorni;
- il cui compenso complessivamente percepito non sia superiore a 5.000
euro (art.61 co.2 DLgs. n. 276/03). Detta collaborazione non deve contenere
il progetto o programma.
Ai fini fiscali sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.50,
co.1 nuovo Tuir) mentre a fini previdenziali vale l'assoggettamento
al contributo Inps gestione separata (art.2 co.26 L.335/95) con aliquota
equiparata alla gestione commercianti.
- prestazione
occasionale, di lavoro autonomo, priva di coordinamento e di continuità che
configuri una prestazione di cui all'art.2222
del codice civile (=prestazione d'opera).
A fini fiscali si tratta di reddito occasionale (art.67 lett.l nuovo
Tuir sui redditi diversi) senza obbligo di iscrizione e versamento Inps
qualora:
- una persona si obblighi a compiere verso un corrispettivo annuo inferiore
ai 5 mila euro un'opera o un servizio;
- l'attività sia effettuata con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione.
In caso di superamento di € 5.000 è comunque soggetto agli obblighi
contributivi della gestione separata Inps, introdotti dall'art.44, co.2
ultimo periodo, della L. 24.11.2003 n.326 di conv. del DL n. 269/03, a decorrere
dall'1.1.2004.
Lavoro accessorio
(art.70-73 DLgs. n. 276/2003 e modif. dall'art.17 DLgs.251/2004).
Quello di natura meramente occasionale reso da soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto
di uscirne.
Caratteristiche:
- compenso
percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5.000 euro;
- valore
del "buono
lavoro" da consegnare al lavoratore, da acquistarsi
presso le rivendite autorizzate, da determinarsi con decreto del
ministro del lavoro e delle politiche sociali secondo modalità specifica,
sulla base della media delle retribuzioni per attività affini a
quelle dell'art.70
co.1 e al costo di gestione del servizio;
- importo
dei contributi, che segue quello della gestione separata Inps con L. n. 335/95
con versamento in misura pari al 13% del valore nominale del buono all'Inps
e al 7% all'Inail;
- compenso
esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupazione
o in occupazione del lavoratore accessorio;
- obbligo
di comunicazione della propria disponibilità di chi è interessato
a svolgere prestazioni di lavoro accessorio ai soggetti accreditati
o ai servizi per l'impiego che invieranno una tessera magnetica personalizzata;
- periodo
transitorio in attesa della prima fase di sperimentazione.
Condizioni essenziali di qualifica del predetto lavoro accessorio
sono:
- la durata complessiva della prestazione - seppure a favore di più committenti - che
non deve essere superiore a 30 giorni per anno solare;
- il compenso percepito nel medesimo anno solare complessivamente
non superiore a 5.000 euro.
Le attività interessate
sono le seguenti:
- piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane,
ammalate o con handicap;
- insegnamento
privato supplementare;
- piccoli
lavori di giardinaggio, nonché di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione
di manifestazioni sociali, "sportive",
culturali o caritatevoli;
- collaborazione
con enti pubblici e associazioni di volontariato per
lo svolgimento di lavori di emergenza,
come quelli dovuti a calamità o eventi naturali
improvvisi, o di solidarietà.
Le categorie
di soggetti che possono svolgere le attività in
questione sono:
- disoccupati
da oltre un anno;
- casalinghe,
studenti e pensionati;
- disabili e
soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.