Venerdì 9 giugno 2006

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE A SALDO PER IL 2005 E DEL 1° ACCONTO PER IL 2006

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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VERSAMENTO DELLE IMPOSTE A SALDO PER IL 2005 E DEL 1° ACCONTO PER IL 2006

tratto da www.agenziaentrate.it

Scadenza
Versamento IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione Unico 2006 PF e SP.

Soggetti obbligati

Sono obbligati all'adempimento le persone fisiche per il versamento:

  • del saldo 2005 di IRPEF, IRAP ed addizionale regionale e comunale all'IRPEF
  • degli acconti 2006 di IRPEF ed IRAP
  • delle imposte sostitutive
  • dell'eventuale IVA annuale (solo per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata)
    risultanti dalla dichiarazione Unico 2006 PF.

Sono inoltre interessate le società di persone per il versamento:

  • del saldo 2005 IRAP
  • dell'acconto 2006 IRAP
  • delle imposte sostitutive
  • dell'eventuale IVA annuale (solo per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata)
    risultanti dalla dichiarazione Unico 2006 SP.

Differimento

E' possibile scegliere di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2005 e prima rata di acconto per il 2006) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2006.
In tal caso i contribuenti devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Calcolo degli acconti

L'acconto IRPEF per il 2006 dovuto dalle persone fisiche va calcolato con riferimento al rigo RN23 del quadro RN di Unico 2006 PF.

Se l'importo riportato nel predetto rigo:

  • non supera euro 52,00, non è dovuto acconto;
  • supera euro 52,00, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  • la prima, nella misura del 40%, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2006.

L'acconto IRAP per il 2006, dovuto dalle persone fisiche e dalle società di persone ed equiparate, va calcolato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi.
Pertanto, l'acconto relativo all'anno 2006, è dovuto in misura pari al 99% dell'importo di rigo IQ90 del modello IRAP 2006 PF, per le persone fisiche, o dell'importo del rigo IQ90 del modello IRAP 2006 SP, per le società di persone ed enti equiparati, sempreché l'importo ivi indicato superi euro 52,00, e salva l'applicazione delle particolari disposizioni per chi si è avvalso dell'istituto della programmazione fiscale.

L'acconto IRAP va versato in due rate:

  • la prima, pari al 40%, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a euro 103,00;
  • la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre 2006.
    Sia per l'IRPEF che per l'IRAP è in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza pagare.

Versamento del saldo IVA in sede di UNICO 2006

Il versamento del saldo IVA per il 2005, per i soggetto tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla predetta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001.

Modalità di versamento

Va ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti a saldo delle singole imposte (comprese le addizionali), che non superano ciascuno euro 12,00 (il limite è pari a euro 10,33 per il solo saldo IVA).

I versamenti delle imposte vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o le banche convenzionate.

I principali codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:

  • 4001: Irpef saldo
  • 4033: Irpef acconto prima rata
  • 6099: IVA annuale saldo
  • 3800: Irap saldo
  • 3812: Irap acconto prima rata
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
  • 3801: Addizionale regionale
  • 3817: Addizionale comunale

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2006, ovvero entro il 20 luglio 2006 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo.

La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il 31 luglio 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,17 per cento.

Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata
Versamento
Interessi %
Versamento (*)
Interessi %
1^
20 giugno
0,00
20 luglio
0,00
2^
30 giugno
0,17
31 luglio
0,17
3^
31 luglio
0,67
31 agosto
0,67
4^
31 agosto
1,17
2 ottobre
1,17
5^
2 ottobre
1,67
31 ottobre
1,67
6^
31 ottobre
2,17
30 novembre
2,17
7^
30 novembre
2,67

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo.

La seconda rata deve essere versata entro il 17 luglio 2006 (il 16 luglio è festivo) ovvero, entro il 16 agosto 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata
Versamento
Interessi %
Versamento (*)
Interessi %
1^
20 giugno
0,00
20 luglio
0,00
2^
17 luglio
0,43
16 agosto
0,43
3^
16 agosto
0,93
18 settembre
0,93
4^
18 settembre
1,43
16 ottobre
1,43
5^
16 ottobre
1,93
16 novembre
1,93
6^
31 ottobre
2,17
30 novembre
2,17
7^
16 novembre
2,43

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Sanzioni e ravvedimento


La sanzione prevista in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle imposte risultanti di Unico è pari al 30% dell'importo non versato oltre ad interessi.E' possibile, comunque, usufruire del ravvedimento operoso entro i seguenti termini:entro 30 giorni, versando, oltre all'imposta dovuta, la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%) dell'importo non versato più gli interessi annui del 2,5%;

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, versando, oltre all'imposta, la sanzione del 6% (cioè 1/5 del 30%) dell'importo non versato più gli interessi nella misura sopra indicata.
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