Scadenza
Versamento IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione Unico 2006 PF e SP.
Soggetti obbligati
Sono obbligati all'adempimento le persone fisiche per il versamento:
Sono inoltre interessate le società di persone per il versamento:
Differimento
E' possibile scegliere di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2005 e prima rata di acconto per il 2006) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2006.
In tal caso i contribuenti devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Calcolo degli acconti
L'acconto IRPEF per il 2006 dovuto dalle persone fisiche va calcolato con riferimento al rigo RN23 del quadro RN di Unico 2006 PF.
Se l'importo riportato nel predetto rigo:
L'acconto così determinato deve essere versato:
L'acconto IRAP per il 2006, dovuto dalle persone fisiche e dalle società di persone ed equiparate, va calcolato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi.
Pertanto, l'acconto relativo all'anno 2006, è dovuto in misura pari al 99% dell'importo di rigo IQ90 del modello IRAP 2006 PF, per le persone fisiche, o dell'importo del rigo IQ90 del modello IRAP 2006 SP, per le società di persone ed enti equiparati, sempreché l'importo ivi indicato superi euro 52,00, e salva l'applicazione delle particolari disposizioni per chi si è avvalso dell'istituto della programmazione fiscale.
L'acconto IRAP va versato in due rate:
Versamento del saldo IVA in sede di UNICO 2006
Il versamento del saldo IVA per il 2005, per i soggetto tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla predetta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001.
Modalità di versamento
Va ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti a saldo delle singole imposte (comprese le addizionali), che non superano ciascuno euro 12,00 (il limite è pari a euro 10,33 per il solo saldo IVA).
I versamenti delle imposte vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o le banche convenzionate.
I principali codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:
Rateizzazione
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2006, ovvero entro il 20 luglio 2006 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo.
La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il 31 luglio 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,17 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata |
Versamento |
Interessi % |
Versamento (*) |
Interessi % |
---|---|---|---|---|
1^ |
20 giugno |
0,00 |
20 luglio |
0,00 |
2^ |
30 giugno |
0,17 |
31 luglio |
0,17 |
3^ |
31 luglio |
0,67 |
31 agosto |
0,67 |
4^ |
31 agosto |
1,17 |
2 ottobre |
1,17 |
5^ |
2 ottobre |
1,67 |
31 ottobre |
1,67 |
6^ |
31 ottobre |
2,17 |
30 novembre |
2,17 |
7^ |
30 novembre |
2,67 |
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo.
La seconda rata deve essere versata entro il 17 luglio 2006 (il 16 luglio è festivo) ovvero, entro il 16 agosto 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata |
Versamento |
Interessi % |
Versamento (*) |
Interessi % |
---|---|---|---|---|
1^ |
20 giugno |
0,00 |
20 luglio |
0,00 |
2^ |
17 luglio |
0,43 |
16 agosto |
0,43 |
3^ |
16 agosto |
0,93 |
18 settembre |
0,93 |
4^ |
18 settembre |
1,43 |
16 ottobre |
1,43 |
5^ |
16 ottobre |
1,93 |
16 novembre |
1,93 |
6^ |
31 ottobre |
2,17 |
30 novembre |
2,17 |
7^ |
16 novembre |
2,43 |
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Sanzioni e ravvedimento
La sanzione prevista in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle imposte risultanti di Unico è pari al 30% dell'importo non versato oltre ad interessi.E' possibile, comunque, usufruire del ravvedimento operoso entro i seguenti termini:entro 30 giorni, versando, oltre all'imposta dovuta, la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%) dell'importo non versato più gli interessi annui del 2,5%;
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