1. La Dichiarazione annuale IVA 2013 - Esame delle Principali novità
Nell'ambito del nuovo modello di dichiarazione annuale Iva 2013 si possono rinvenire diversi aggiornamenti rispetto a quello del 2012 in conseguenza dei numerosi interventi del Legislatore ed, in particolare, di quanto previsto dalla L. 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013) e dalle numerose novità normative di recente emanazione. Tra le più importanti novità previste dal nuovo modello di dichiarazione Iva 2013 si trovano anche la nuova normativa relativamente alle cessioni imponibili di immobili (sia abitativi che strumentali), così come è stata modificata ad opera dell'articolo 9, D.L. 83/2012, l'esordio della disciplina relativa all'Iva per cassa, previsto dall'articolo 32-bis, D.L. 83/2012 e l'eliminazione dalla Dichiarazione annuale IVA 2013 del Quadro VR per la richiesta di rimborso del credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale. Infatti, come sarà meglio e più approfonditamente esposto nel prosieguo del presente lavoro, da quest'anno, la richiesta di rimborso del credito Iva dovrà essere effettuata mediante la compilazione del Quadro VX (rigo VX4) o, in caso di presentazione della dichiarazione unificata, del Quadro RX.
Inoltre, nel modello di dichiarazione Iva 2013 sono previsti numerosi aggiornamenti e modifiche per quanto concerne, in particolare, anche il Quadro VO (quello relativo alle "Comunicazioni delle opzioni e revoche"). La sezione 1, ad esempio, è stata implementata con l'introduzione del nuovo rigo VO15 riservato ai contribuenti che sono tenuti a comunicare l'esercizio dell'opzione per il nuovo regime dell'Iva per cassa, mentre nella sezione 3, sono stati previsti due righi nuovi, precisamente i righi VO33 e VO34, riguardanti la comunicazione dell'esercizio da parte del contribuente dell'opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio riservata l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato, previsti entrambi dall'articolo 27, D.L. 98/2011. Inoltre è stato previsto il rigo VO35, rigo che è riservato ai soggetti che hanno scelto di non avvalersi del regime previsto dall'articolo 1, commi 96-117 della L. 244/2007 e che intendono revocare l'opzione per il regime ordinario al fine di potersi avvalere dei regimi disciplinati dall'articolo 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 98/2011 sopra richiamato.
Passando a passare in rassegna i singoli quadri di cui compone il modello, si ritiene opportuno sottolineare che nel Quadro VA della dichiarazione Iva 2013 è stato introdotto, ad esempio, il nuovo rigo VA15 per le società in perdita sistemica nel triennio 2009/2010/2011 e che dunque sono considerate presuntivamente non operative dal 2012, ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e undicies, D.L. 138/2011.
Nel Quadro VE è stato invece soppresso il rigo che nel modello precedente era riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 20%; se vi fosse necessità di indicare comunque l'imposta per fatture ad esempio differite, l'importo deve essere incluso nel rigo dedicato all'aliquota al 21% (rigo VE22) e l'1% di differenza deve essere imputato al rigo «Variazioni e arrotondamenti» (rigo VE 24). Sempre nell'ambito del Quadro VE, si trova al rigo VE34, la nuova colonna 5, dedicata alle cessioni imponibili di immobili (abitativi e strumentali) con applicazione del «reverse charge», così come viene previsto dal contenuto dell'articolo 9, D.L. 83/2012 (si ricorda che era possibile applicare dal 26.6.2012 l'Iva con opzione, mentre fino al 25.6.2012 sussisteva invece l'obbligo di assoggettare ad Iva l'operazione in esame).
Nel Quadro VF è stato ovviamente soppresso il rigo che era riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota ordinaria al 20%. È stato, inoltre, ridenominato il rigo VF15 relativo all'indicazione degli acquisti da soggetti superminimi (si tratta di un semplice adeguamento dell'indicazione normativa a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011).
Per quanto concerne il rimborso dell'Iva annuale, inoltre, dovrà essere utilizzato il Quadro VX (compilando il nuovo rigo VX4), essendo stato soppresso quello che era l'apposito Quadro VR, come si può vedere meglio nella successiva tabella riepilogativa di tutte le novità del modello.
In relazione al modello di dichiarazione Iva 2013, una delle principali novità riguarda il nuovo regime
dell'Iva per cassa, previsto dall'articolo 32-bis, D.L. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012, attuato col D.M. 11.10.2012 ed entrato in vigore dal 1° dicembre 2012, le cui modalità per l'esercizio dell'opzione sono state precisate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21 novembre 2012, mentre la C.M. 44/E/2012 ha provveduto a chiarire numerosi aspetti relativi alla sua concreta applicazione. Pertanto, i contribuenti Iva che dal 1° dicembre de l 2012 hanno optato per il nuovo regime della «liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa» dovranno indicare nel nuovo campo 3 del rigo VE36 l'importo complessivo delle operazioni di dicembre 2012 con Iva per cassa, se la fattura non è ancora stata incassata. Ciò comporta che l'imposta diverrà esigibile negli anni successivi.
Nel rigo VF19, rigo che è riservato alle operazioni passive con esigibilità differita, invece, i cedenti che hanno ritenuto di optare per il nuovo regime dovranno indicare gli imponibili delle fatture passive (in regime di Iva per cassa), non ancora pagate. A differenza del regime di esigibilità differita in vigore fino alla fine di novembre 2012, questo rigo non dovrà essere compilato da chi ha comprato beni o servizi da fornitori che hanno optato per il nuovo regime, in quanto per il cessionario l'imposta è subito detraibile, cioè indipendentemente dal pagamento della relativa fattura.
Pertanto, il Quadro VO relativo alle «Comunicazioni delle opzioni e revoche», è stato modificato per consentire l'introduzione del nuovo rigo VO15, che è dedicato a chi ha iniziato ad impiegare il nuovo regime dell'Iva per cassa a partire dal 1° dicembre del 2012. Nello stesso quadro, è stato introdotto anche il rigo VO33 al fine di consentire la «determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari» ai quei soggetti che sarebbero entrati naturalmente a partire dal 2012 nel nuovo regime fiscale dei minimi, ma che hanno voluto utilizzare la contabilità semplificata o quella ordinaria. La stessa opzione per i regimi Iva ordinari può essere effettuata, barrando il rigo VO34, anche da chi sarebbe entrato naturalmente nel regime dei residuali. Di conseguenza, riepilogando, per quanto riguarda i contribuenti che si avvalgono dei predetti regimi, nella sezione 3 del Quadro VO sono stati previsti i nuovi righi VO33 e VO34, relativi alla comunicazione dell'opzione che è stata esercitata da parte di quei soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato, previsti entrambi dall'articolo 27, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. Sempre nella sezione 3 del Quadro VO è stato aggiunto il nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che non hanno voluto avvalersi del vecchio regime che era previsto per i contribuenti minimi, secondo quanto previsto dalle regole dell'articolo 1, comma 96 - 117, L. 244/2007 e che intendono revocare l'opzione per il regime ordinario, al fine di potersi avvalere dei nuovi regimi disciplinati dall'articolo 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 98/2011. Più in particolare, per il vecchio regime dei contribuenti minimi, le istruzioni al rigo VO35 sono illustrate come riportato nella tabella seguente.
CONTRIBUENTI MINIMI - Articolo 1, comma 96-117, L. 244/2007
Rigo VO35, casella 1 | La casella 1 deve essere barrata da quei contribuenti che hanno iniziato l'attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall'anno 2012, il regime fiscale di vantaggio riservato all'imprenditoria giovanile ed ai lavoratori in mobilità così come previsto dall'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011. Si tratta, come è stato chiarito dalla C.M. 17/E/2012, di quei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, hanno preferito scegliere di non avvalersi del regime previsto dall'articolo 1, commi 96 - 117, L. 244/2007 e che hanno concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario. |
Rigo VO35, casella 2 | La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente alla data del 31 dicembre 2007 e che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti hanno scelto di non avvalersi del regime previsto dall'articolo 1, commi 96 - 117, L. 244/2007. Concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario questi soggetti optano a partire dall'anno 2012 per il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, D.L. 98/2011. |
MODELLO IVA 2013 - NOVITÀ - schema di sintesi
I Quadri | Le Novita' |
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Quadro VA «Informazioni e dati relativi all'attività» |
Nel Quadro VA è stato introdotto il nuovo rigo VA15 per le società che sono state in una situazione di perdita sistemica nel corso del triennio 2009/2010/2011 e che dunque sono considerate presuntivamente non operative a partire dall'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e undecies, del D.L 138/2011. Si tratta di una segnalazione spontanea dato che deve essere fatta prima della presentazione di Unico, se autonoma. |
Quadro VE «Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili» |
Nella sezione 2, è stato soppresso il rigo con aliquota al 20% (soppressa a decorrere dal 17.9.2011 dal D.L. 138/2011). Nel caso in cui si presentasse la necessità di indicare comunque l'imposta per fatture ad esempio differite, l'importo deve essere incluso nel rigo dedicato all'aliquota al 21% (rigo VE22) e l'1% di differenza deve essere imputato al rigo «Variazioni e arrotondamenti» (rigo VE24). Conseguentemente i righi della sezione 3 sono stati rinumerati. Nella sezione 4, al rigo VE34 il campo 5 è stato ridenominato «Cessioni di fabbricati», a seguito delle modifiche introdotte negli articoli 10, nn. 8-bis e 8-ter e 17, comma 6, lettera a-bis, dall'articolo 9, D.L. 83/2012. Infatti, tale rigo è dedicato alle cessioni imponibili di immobili (siano essi abitativi e strumentali) con applicazione del «reverse charge», ai sensi del predetto articolo 9, D.L. 83/2012. Nel rigo VE36, riservato all'esposizione delle operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi, è stato introdotto il campo 3 per le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 32-bis, D.L. 83/2012, in vigore dal 1°dicembre 2012 (Iva per cassa). |
Quadro VF «Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione» |
Nella sezione 1, è stato espunto il rigo con aliquota al 20% (soppressa a decorrere dal 17.9.2011 dal D.L. 138/2011). Di conseguenza i righi successivi ed i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. È stato, inoltre, ridenominato il rigo VF15 per gli acquisti da superminimi, cioè da soggetti che nell'anno 2012 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 (adeguamento solo dell'indicazione normativa: è stato infatti eliminato il riferimento al vecchio regime dei minimi previsto dall'articolo 1, comma 96 e seguenti, L. 244/2007). Si segnala l'introduzione del campo 3, nel rigo VF19, per gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno optato per il regime dell'Iva per cassa, di cui all'articolo 32-bis, D.L. 83/2012, in vigore dal 1° dicembre 2012. |
Quadro VJ «Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni» |
Il rigo VJ14 è stato ridenominato «Acquisti di fabbricati (art. 17, co. 6, lett. a-bis)», a seguito delle modifiche introdotte negli articoli 10, nn. 8-bis e 8-ter, e 17, comma 6, lettera a-bis, dall'articolo 9, D.L. 83/2012 |
Quadro VL «Liquidazione dell'imposta annuale» |
Nella sezione 3 del rigo VL29, è stato inserito il campo 3, nel quale devono essere esposti i versamenti che sono stati sospesi a seguito di eventi eccezionali.
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Quadro VR «Richiesta di rimborso del credito annuale» |
Facendo riferimento alle richieste di rimborso del credito Iva annuale, nell'intento di semplificare la modulistica dichiarativa, il Quadro VR è stato soppresso e, pertanto, a partire dall'anno di imposta 2012, la richiesta del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del Quadro VX. In particolare il rigo VX4 viene implementato con la previsione di nuovi campi, attraverso i quali fornire tutte le informazioni necessarie per l'erogazione del rimborso del credito Iva (si veda, nello specifico, la descrizione dell'apposito Quadro VX di seguito illustrato). Inoltre, nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione unificata, è possibile richiedere il rimborso compilando il Quadro RX di Unico 2013. |
Quadro VX «Determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta» |
A seguito della soppressione del Quadro VR, il rigo VX4 «Importo di cui si richiede il rimborso», è stato implementato di nuovi campi. I nuovi campi introdotti, da 2 a 8, riguardano in generale, l'importo da liquidare mediante procedura semplificata, la causale del rimborso, il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione prioritaria del rimborso, la condizione di subappaltatore nel settore edile, l'attestazione di operatività e di affidabilità e solvibilità per l'esonero dalla prestazione della garanzia. Più in particolare, al rigo VX4 «Imposta di cui si richiede il rimborso» sono presenti i nuovi campi da 2 a 8, dove vanno riportati:
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Quadro VO «Comunicazioni delle opzioni e revoche» |
La sezione 1 è stata implementata con l'introduzione del rigo VO15 per i contribuenti interessati a comunicare l'opzione per il nuovo regime dell'Iva per cassa. Nella sezione 3, sono stati previsti i righi VO33 e VO34, riguardanti la comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, D.L. 98/2011. Inoltre, è stato previsto anche il rigo VO35 riservato ai soggetti che non si sono avvalsi del vecchio regime per i contribuenti minimi (ex articolo 1, commi 96 - 117, L. 244/2007) e che intendono revocare l'opzione per il «regime ordinario» al fine di potersi avvalere dei nuovi regimi previsti dall'articolo 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 98/2011. |
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Con l’acuirsi delle difficoltà di natura finanziaria provocate sia dall’attuale difficile congiuntura che dai ritardi nel perfezionamento delle operazioni di pagamento, a fronte dell’esecuzione di prestazioni di cessione di beni e/o di esecuzione di servizi, in un contesto di mancanza di liquidità e di credito bancario per le imprese, il Governo ha ritenuto necessario anticipare l’entrata in vigore delle nuove, più stringenti regole europee in materia di lotta ai ritardi nei pagamenti approvate dall’Unione Europea nel febbraio 2011, rispetto alla scadenza che era prevista per il 16 marzo 2013.
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