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Martedì 19 aprile 2005

INQUADRAMENTO E AGEVOLAZIONI PER SPORTIVI DILETTANTI E COLLABORATORI

a cura di: Fiscosport S.r.l.
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INQUADRAMENTO E AGEVOLAZIONI PER SPORTIVI DILETTANTI E COLLABORATORI

articolo a cura del Dott. Francesco Capogrossi Guarna

Speciale regime di tassazione (art.67 co.1 lett. m) nuovo Tuir (ex 81).
Sono redditi diversi le seguenti tipologie:
1. indennità di trasferta;
2. rimborsi forfetari di spesa;
3. premi e compensi;
4. compensi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.
Sono esclusi i rimborsi di spese documentate (quindi in forma analitica, a pié di lista o i rimborsi chilometrici) relative al vitto, all'alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (esclusi da reddito ai sensi dell'art.69 co.2 nuovo Tuir ex 83).

REQUISITI DELLE SOMME EROGATE PER IL REGIME AGEVOLATO DI TASSAZIONE

Ciascuna somma deve essere erogata nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. (cfr. risoluzione Agenzia Entrate n.34/E del 26.03.2001 sui chiarimenti su "esercizio diretto" delimitando la disciplina a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco" (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).
Anche le somme o le indennità in favore dei dirigenti che presenziano all'evento (elemento indispensabile alla sua concreta realizzazione), trovano una legittimità di corresponsione quali attività amministrativo-gestionale non professionali, purché si eviti il concretizzarsi di fattispecie di distribuzione indiretta di utili.
I soggetti che debbono erogare le predette somme o compensi sono il Coni, le Federazioni sportive nazionali, l'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo comunque denominato con finalità sportive dilettantistiche e che da questi sia riconosciuto (cfr. requisiti co.18 art.90 L.289/2002).
In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, questi debbono essere resi, unicamente, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e non anche degli altri soggetti sopra riportati.

REGIME FISCALE AGEVOLATO

Art.69 comma 2 del nuovo Tuir (ex art.83), con decorrenza dall'1/1/2003 (e art.25 co.1 L. n.133/1999).
I soggetti erogatori devono:

  • non operare alcuna ritenuta fiscale fino ad € 7.500,00 annui;
  • operare una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva) del 23% (prima aliquota scaglione Irpef) sulla parte imponibile eccedente € 7.500,00 annui e fino ad € 28.158,28, maggiorata delle relative addizionali (quindi sugli ulteriori € 20.658,28);
  • operare una ritenuta a titolo di acconto (23%) sulla parte di imponibile eccedente il predetto importo, quindi oltre € 28.158,28. Ai soli fini della determinazione delle aliquote Irpef la parte assoggettata a ritenuta a titolo di imposta concorre alla formazione del reddito complessivo del percipiente.

REGIME FISCALE AGEVOLATO: ulteriori obblighi

I percipienti devono:

  1. rilasciare una dichiarazione con cui attestano di non possedere altri redditi della stessa natura entro i predetti limiti e di impegnarsi a comunicare l'eventuale superamento in corso d'anno;
  2. Dichiarare sul mod.730 solo i compensi che eccedono i limite di € 7.500,00;
  3. Dichiarare sul mod. Unico Irpef (se obbligati) anche i compensi inferiori a limiti di cui sopra (quadro RL) solo a fini informativi.
    L'importo degli ulteriori eventuali € 20.658,28 invece viene sommato agli altri redditi Irpef (rigo RN ai fini dello scaglione).
    Ai fini della no-tax area (art.11 Tuir) per assicurare la progressività dell'imposizione si tiene conto delle somme erogate eccedenti € 28.158,28.

I sostituti devono:

  1. Richiedere la dichiarazione di cui al punto 1 precedente;
  2. Certificare (in forma libera) i compensi corrisposti ancorché rientranti nell'esenzione fiscale (quindi anche quelli fino a € 7.500,00). Questi, infatti, vanno dichiarati nel mod.770 (sostituti d'imposta), ad esclusione dei rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
    Ai fini dell'Irap l'art.90 comma 10 della Legge n.289/2002, con decorrenza 01/01/2003, considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i rimborsi di cui all'art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir (ex art.81).

ASPETTI PREVIDENZIALI

Nessun obbligo contributivo (gestione separata L. n. 335/1995) nei casi in cui gli emolumenti e i compensi erogati siano fiscalmente inquadrabili tra i redditi diversi (nuovo art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir, ex art.81).
(Circolari Inps n.32 del 7/2/2001, n.42 del 26/2/2003 e n.9 del 22/1/2004).
E' stata confermata l'esclusione - ex art.61 comma 3 DLgs n.276/2003 - Legge Biagi - dei rapporti e delle attività di collaborazione coordinata e continuativa "comunque rese e utilizzate a fini istituzionali" ("in ambito sportivo" o comunque per finalità sportive o ad esse connesse).
In tutti gli altri casi valgono le regole generali per ciascuna tipologia (ad es.occasionali, collaborazioni di altra natura, lavori accessori, ecc.).

ASPETTI ASSICURATIVI

Nessun obbligo assicurativo nei casi in cui gli emolumenti e i compensi erogati siano fiscalmente inquadrabili tra i redditi diversi (nuovo art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir, ex art.81). Nota Inail del 2/5/2001
Ciò vale anche per i rapporti di collaborazione amministrativo gestionale ex art.67 Tuir (Nota Inail AD/126/03 del 19/3/2003 e Circ.Inail n.22 del 18/3/2004).
L'art.4, co. 205 L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha previsto l'obbligo di assicurazione per morte o inabilità permanente a seguito di infortunio in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive per i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (come introdotto dall'art.51 L. 289/2002 Finanziaria 2003), presso la Sportass. Apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con quello dell' Economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2004, deve stabilire le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione nonché termini, natura, entità delle prestazioni e relativi premi assicurativi.

COMPENSI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Il comma 3 L. n. 289/2002 ha esteso anche ai redditi erogati per attività di collaborazione a carattere amministrativo-gestionale nel settore di cui si tratta la già citata qualificazione fiscale, con il relativo regime agevolativo tributario e contributivo.
Caratteristiche (cfr. Circolare Ag.Entrate n.21/E del 22/4/2003):

  1. essere di tipo amministrativo-gestionale di tipo continuativo e coordinate (con continuità nel tempo, coordinazione, inserimento nella organizzazione del committente, assenza di vincolo di subordinazione e non meramente occasionale). Ad es. attività con meri compiti di segreteria quali la raccolta iscrizioni, la tenuta della prima nota e della cassa, la tenuta contabile, ed altre similari;
  2. essere di natura non professionale. Sono quindi da escludersi prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte e della professione esercitata e quelle per le quali sono necessarie conoscenze tecniche o giuridiche connesse all'attività abitualmente esercitata;
  3. essere resa a società e associazioni sportive dilettantistiche e non anche agli altri soggetti quali il Coni, le federazioni sportive o gli enti di promozione sportiva. Di conseguenza laddove le prestazioni vengano rese nei confronti di tali ultime entità valgono le normali regole impositive e previdenziali, comprese quelle derivanti dalle nuove previsioni giuslavoristiche del nuovo art.61 DLgs. n.276/2003 (lavori a progetto e occasionali di portata limitata).
    L'Agenzia Entrate nella Circ. n.43/E dell'8.03.2000 (par.4.1) ha evidenziato come la norma (originario art.25 L. n.133/1999) si proponeva di "incentivare esclusivamente lo sport dilettantistico e le prestazioni che ne promuovono l'attività".
    La disciplina di favore, pertanto, interessava i compensi erogati "a fronte di prestazioni sportive dilettantistiche ovvero di attività, anche amministrative o di gestione, dirette alla promozione della pratica sportiva dilettantistica".
    Veniva quindi esclusa l'agevolazione fiscale di specie ai compensi erogati per remunerare attività non finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico.
    Ciò, in sostanza, fa rientrare nel citato regime quei rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale comunque connessi o strettamente collegati all'attività istituzionale dell'associazione (quindi funzionali a quella sportiva come ad es. il giardiniere incaricato del manto erboso dell'impianto, il magazziniere per le divise degli atleti o le attrezzature sportive, ecc..) senza poter ricomprendere altre tipologie.
    In caso di rapporti diversi con lo stesso addetto ai vari settori di attività (quindi non solo quella afferente la pratica dello sport) si richiama la Circ. Ag.Entrate n.43/E del 8.3.2000 che in forma analitica ovvero proporzionale, a seconda dei casi, consente di scomputare quella parte dei compensi che, a tale titolo e con le prescritte condizioni, può beneficiare dell'agevolazione fiscale di specie.

COMPENSI DA EROGARE A DIPENDENTI PUBBLICI
Comma 23 dell'art.90 L. n.289/2002:

I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a "titolo gratuito" e "fatti salvi gli obblighi di servizio", previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all'art.67, comma 1 lett. m) nuovo Tuir (ex art.81).
Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive). La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di spesa anche all'interno del comune dove viene svolta l'attività deve tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta.

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
Lavori a progetto (art.61 co.1 DLgs n.276/03)

Sono rapporti in forma di collaborazioni coordinate e continuative (art.409 n.3 cod.civ.) che siano:

  1. riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente;
  2. i cui progetti programmi o fasi siano gestite autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato;
  3. svolti nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente;
  4. svolti indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
    Ai fini fiscali sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.50, co.1 nuovo Tuir) mentre a fini previdenziali vale l'assoggettamento al contributo Inps gestione separata (L.335/95) con aliquota equiparata alla gestione commercianti.
    Il comma 3 dell'art.61 DLgs n.276/2003 esclude dall'applicazione delle norme sui "lavori a progetto" quei:
    rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate "a fini istituzionali" nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art.90 legge n. 289/2002 e succ. modific. ex L. n.128/2004).
    Sono quindi escluse quelle nei confronti degli enti quali Coni, di promozione sportiva e federazioni sportive, nonché quelle che non rivestono carattere di co.co.co. né qualora siano rese e utilizzate al di fuori dell'ambito sportivo istituzionale (es. attività commerciale d'impresa).

Lavoro occasionale

Articoli 61-69 DLgs. 10.09.2003 n.276. Cfr. anche le le circolari n.1 dell'8.1.04 del Ministero del Lavoro, n. 9 del 22.1.04 e messaggio 29629 Inps del 23/9/2004 e circ.Inail n.22 del 18/3/2004.
L'inquadramento delle prestazioni occasionali deve intendersi come:

  1. prestazione occasionale in forma di collaborazione coordinata e continuativa ma di "portata limitata" (c.d. mini-collaborazioni), nel corso dell'anno solare e nei confronti dello stesso committente, purché sia:
    - di durata complessiva non superiore a 30 giorni;
    - il cui compenso complessivamente percepito non sia superiore a 5.000 euro (art.61 co.2 DLgs. n. 276/03). Detta collaborazione non deve contenere il progetto o programma.
    Ai fini fiscali sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.50, co.1 nuovo Tuir) mentre a fini previdenziali vale l'assoggettamento al contributo Inps gestione separata (art.2 co.26 L.335/95) con aliquota equiparata alla gestione commercianti.
  2. prestazione occasionale, di lavoro autonomo, priva di coordinamento e di continuità che configuri una prestazione di cui all'art.2222 del codice civile (=prestazione d'opera).
    A fini fiscali si tratta di reddito occasionale (art.67 lett.l nuovo Tuir sui redditi diversi) senza obbligo di iscrizione e versamento Inps qualora:
    - una persona si obblighi a compiere verso un corrispettivo annuo inferiore ai 5 mila euro un'opera o un servizio;
    - l'attività sia effettuata con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
    In caso di superamento di € 5.000 è comunque soggetto agli obblighi contributivi della gestione separata Inps, introdotti dall'art.44, co.2 ultimo periodo, della L. 24.11.2003 n.326 di conv. del DL n. 269/03, a decorrere dall'1.1.2004.

Lavoro accessorio
(art.70-73 DLgs. n. 276/2003 e modif. dall'art.17 DLgs.251/2004).


Quello di natura meramente occasionale reso da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.
Caratteristiche:

  1. compenso percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5.000 euro;
  2. valore del "buono lavoro" da consegnare al lavoratore, da acquistarsi presso le rivendite autorizzate, da determinarsi con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali secondo modalità specifica, sulla base della media delle retribuzioni per attività affini a quelle dell'art.70 co.1 e al costo di gestione del servizio;
  3. importo dei contributi, che segue quello della gestione separata Inps con L. n. 335/95 con versamento in misura pari al 13% del valore nominale del buono all'Inps e al 7% all'Inail;
  4. compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione del lavoratore accessorio;
  5. obbligo di comunicazione della propria disponibilità di chi è interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio ai soggetti accreditati o ai servizi per l'impiego che invieranno una tessera magnetica personalizzata;
  6. periodo transitorio in attesa della prima fase di sperimentazione.
    Condizioni essenziali di qualifica del predetto lavoro accessorio sono:
    - la durata complessiva della prestazione - seppure a favore di più committenti - che non deve essere superiore a 30 giorni per anno solare;
    - il compenso percepito nel medesimo anno solare complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Le attività interessate sono le seguenti:

  • piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
  • insegnamento privato supplementare;
  • piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
  • realizzazione di manifestazioni sociali, "sportive", culturali o caritatevoli;
  • collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Le categorie di soggetti che possono svolgere le attività in questione sono:

  1. disoccupati da oltre un anno;
  2. casalinghe, studenti e pensionati;
  3. disabili e soggetti in comunità di recupero;
  4. lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
     
AUTORE:

Nicola Forte Pietro Canta

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