Venerdì 22 febbraio 2013

La costituzione di un "trust" per risparmiare imposte

a cura di: Dr. Massimo Pipino
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La costituzione di un

Come l'istituto del "trust" può rappresentare un'alternativa da valutare attentamente per conseguire un legittimo risparmio di imposta.

Prima di procedere ad una purtroppo sommaria, dato lo scopo che con questo scritto ci si è prefissi di conseguire, analisi della vigente normativa in materia di "trust", inteso come istituto che a ben determinate condizioni può comportare vantaggi in materia impositiva a favore del contribuente, alleggerendone, o quanto meno, diluendo nel tempo il peso dell'imposizione, è senza dubbio doveroso porre a mò di premessa una fondamentale considerazione di metodo. Mentre è del tutto lecito cercare di conseguire risparmi in materia di imposta dovuta dal contribuente all'erario, è altrettanto necessario che ciò avvenga nel pieno del rispetto delle norme che compongono il "corpus" della legislazione fiscale, senza fare di un qualsiasi istituto, e tanto meno del "trust", un utilizzo distorto che può comportare l'insorgere di fenomeni a carattere scientemente elusivi (o caratterizzati da forme di abuso del diritto) irrimediabilmente sanzionabili da parte dell'Amministrazione finanziaria. Quale che sia la scelta che quindi viene intrapresa dal contribuente, essa non deve mai comportare un capzioso aggiramento della norma, aggiramento volto ad ottenere un indebito risparmio fiscale attraverso un improprio (ed artificioso) utilizzo dei meccanismi che vengono messi a disposizione dalla legge.

Breve descrizione dell'istituto del "trust"
Il "trust" è un contratto, tipico della giurisprudenza anglosassone, ma da qualche anno adottato e riconosciuto anche dalla legislazione italiana, con cui un soggetto disponente ("trustor" o "settlor") trasferisce la proprietà di uno o più beni a favore di un soggetto fiduciario ("trustee"), il quale dispone e amministra i diritti reali così acquisiti (secondo le indicazioni che sono state stabilite all'atto della costituzione del rapporto giuridico), per uno scopo predeterminato o nell'interesse di un "beneficiary" titolare di un diritto personale, cui successivamente, se l'atto costitutivo del "trust" così prevede, potranno trasferirsi in piena proprietà i beni alla cessazione del "trust".
Con il perfezionamento dell'istituto si viene a realizzare la completa separazione dalla sfera giuridica del disponente del "patrimonio conferito", che passa in piena proprietà al "trustee", attuando una forma di ampia tutela e garanzia del patrimonio stesso. Il complesso dei beni che lo compongono, infatti, non può essere oggetto di alcuna pretesa da parte di:

  • creditori del disponente, in quanto i beni costituenti il patrimonio che è stato conferito al "trust" non sono più di proprietà del disponente;
  • creditori personali del "trustee", poiché lo stesso, seppur proprietario, detiene i beni conferiti solo in virtù della pregressa costituzione del "trust", non a titolo personale, ma in favore del "trust" e ne dispone secondo le modalità che il "disponente" ha definito all'atto della costituzione del "trust" stesso;
  • creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno operare una cessione solo con lo scioglimento del "trust" (il cui termine viene definito nell'atto di costituzione) ed il conseguente trasferimento della proprietà.

L'istituto del "trust" è assai flessibile e le finalità cui il "trust" è funzionale possono essere le più svariate. A solo titolo di puro esempio un "trust" può essere costituito al fine di provvedere alla amministrazione e protezione della massa patrimoniale della famiglia da vicende che riguardino la sua attività imprenditoriale o quelle familiari; la tutela dei minori e dei soggetti ritenuti essere incapaci, in deroga alle restrizioni previste nelle disposizioni testamentarie che prevedono godimenti limitati dei beni; la tutela del patrimonio per finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia; investimento in piani pensionistici o fondi comuni (trust fund anglosassoni).

Chiarita la molteplicità degli scopi per cui può essere conveniente la costituzione di un "trust", veniamo alle forme con cui più comunemente si può presentare questo istituto. La forma più nota con cui si presenta un "trust" è probabilmente "l'estate planning trust", nel quale un soggetto costituisce il suo patrimonio in "trust" a vantaggio di uno o più soggetti, ad esempio i figli, per tutta la durata della loro vita, di modo che essi possano godere di una rendita predeterminata e che, a una data stabilita (coincidente, ad esempio, con la morte del beneficiario o dei beneficiari), prevede il passaggio dei beni direttamente agli eredi dei beneficiari, evitando così un doppio assoggettamento all'imposta sulle successioni. Sono invece diverse le finalità del cosiddetto "charitable trust", il patrimonio del quale è impiegato per il perseguimento di fini pubblici e del "business trust", più simile, nei fini, alle società di capitali, che invece si propone uno scopo di lucro.

La fiscalità del "trust"
Dopo avere tratteggiato rapidamente le caratteristiche principali dell'istituto, passiamo a rilevare che esso è stato introdotto nell'ordinamento tributario italiano dalla legge finanziaria 296/2006, che ha modificato l'articolo 73 del titolo II, capo I del Tuir, provvedendo ad ampliare il novero dei soggetti passivi all'imposta sui redditi delle società (IRES) ed inserendo il "trust" tra i cosiddetti "Enti non commerciali" (vedi nota n. 1). Il sistema normativo previgente, pur riconoscendo efficacia giuridica ai "trust" regolati da legislazioni di Stati esteri (in linea con la Convenzione dell'Aja adottata nel 1985), non era mai intervenuto sull'imposizione fiscale dei proventi e dei frutti derivanti dalla gestione di beni conferiti in "trust", né tantomeno in ordine al trattamento fiscale delle erogazioni degli stessi a favore dei beneficiari.
La prassi amministrativa e gli orientamenti dottrinali di specie, in particolare, si sono a lungo esercitati a distinguere e ad analizzare le caratteristiche di ogni singolo "trust", al fine di determinare le modalità con cui provvedere alla tassazione dei flussi reddituali riconducibili al "trust" medesimo. In base alle loro caratteristiche si possono quindi distinguere almeno due grandi categorie di "trust":

  • "trust trasparenti", in cui i beneficiari di reddito sono "individuati". In questo caso i redditi derivanti dalla gestione dei beni confluiti nel "trust", o comunque corrisposti ai beneficiari, vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi e tassati in base all'aliquota marginale IRPEF propria dei beneficiari;
  • "trust opachi", senza beneficiari di reddito "individuati". In questo caso i redditi generati dalla gestione dei beni confluiti nel "trust" vengono direttamente attribuiti al "trust" medesimo e tassati in capo ad esso. Nel caso in cui tali redditi vengano successivamente distribuiti dal "trust" ai beneficiari, in base a quanto disposto dall'atto costitutivo, essi non saranno più soggetti ad imposta.

Il "trust", infatti, è assoggettato a tassazione per trasparenza, così come viene stabilito dalla circolare 48/2007 dell'Agenzia delle Entrate, soltanto nei casi in cui siano individuati i beneficiari del reddito. È anche possibile che un "trust" abbia contemporaneamente la caratteristica di "opaco" e di "trasparente", nel caso in cui una parte del reddito prodotto dall'amministrazione del patrimonio conferito venga accantonata in conto capitale e parte venga distribuita ai beneficiari. I flussi di reddito generati dal "trust" e soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta avendo assolto tutti gli obblighi tributari, non devono scontare ulteriore imposizione né in capo al "trust" stesso né in capo ai beneficiari. A puro titolo di esempio tra i redditi distribuiti possono esservi interessi, premi, obbligazioni e titoli similari assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,50% o 27%, a seconda dei casi, o redditi diversi di natura finanziaria assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%. I beneficiari dei redditi sono tassati per trasparenza se, oltre a essere individuati, sono titolari del diritto di pretendere dal "trustee" l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Tali redditi sono inclusi tra i redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Dpr 917/1986; tuttavia, come precisato dalla circolare 48/2007 dell'Agenzia delle Entrate, gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa.
I "trust opachi", invece, vengono tassati in base ai redditi attribuiti e tali redditi non possono essere successivamente tassati in capo ai beneficiari che li hanno percepiti (cfr. risoluzione 81/2008 dell'Agenzia delle Entrate sul "trust" misto).

Residenza
ai fini dell'imposizione fiscale è i particolare importanza la definizione della residenza del "trust". L'articolo 73, comma 3, del Dpr 917/1986, stabilisce che un soggetto Ires viene considerato a tutti gli effetti residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha (alternativamente) nel territorio dello Stato:

  • la sede legale
  • la sede dell'amministrazione
  • l'oggetto principale dell'attività.

In particolare l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno chiarire che i criteri da prendere in considerazione per chiarire il collegamento con il territorio dello Stato, dalla cui presenza discende la residenza fiscale, sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'attività che viene svolta (non potendosi, quindi, a differenza delle società e degli enti, avere riguardo alla loro sede legale poiché poco adeguata alla peculiarità giuridica del "trust"). La sede dell'amministrazione risulta di agevole individuazione per i "trust" che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo definito nell'atto di costituzione, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali eccetera). Se dovesse invece mancare questa struttura, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del "trustee". L'oggetto principale dell'attività del "trust" è, invece, collocato nel territorio dello Stato in cui si trovano fisicamente i beni del "trust" stesso (in realtà, poiché il "trustee" amministra i beni che sono stati assegnati dal disponente, la residenza dello stesso non dovrebbe necessariamente coincidere con l'ubicazione dei beni). Un patrimonio immobiliare che sia ubicato interamente in Italia, ha evidentemente una residenza fiscale riconducibile nel territorio dello Stato; ma, se i beni o i diritti dovessero interessare una pluralità di Stati, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, invece, l'oggetto principale dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.

Disposizione antielusiva di residenza
"Trust offshore": l'articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986 (vedi nota n. 2), nell'ambito della definizione della residenza ai fini assoggettamento alle imposte sui redditi, prevede una specifica disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all'estero. I "trust" esteri istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, e comunque non inclusi nella "white list" individuata con decreto ministeriale 4 settembre 1996 sono, considerati comunque residenti in Italia qualora alternativamente:

  • il disponente o il beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia;
  • siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del "trust", successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi.

Tale disciplina antielusiva trova applicazione solo nel caso siano residenti in Italia i beneficiari effettivi del reddito, a nulla rilevando la residenza dei beneficiari del fondo in "trust" ed è applicabile ai "trust" con beneficiari "individuati", i cui redditi, quindi, sono imputati per trasparenza. La presunzione semplice opera anche se la residenza fiscale in Italia del disponente e del beneficiario non è verificata nel medesimo periodo d'imposta. Infatti, mentre la residenza del disponente, in virtù della natura istantanea dell'atto di disposizione, rileva nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del "trust" (sono irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale), quella del beneficiario attrae in Italia la residenza del "trust", anche se si verifica in un periodo d'imposta successivo. Ulteriore presunzione opera, inoltre, se gli immobili e i relativi diritti interessati da atti dispositivi a favore del "trust" risultano essere ubicati in Italia (circolare interpretativa), non essendo sufficiente, in tale caso, la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano del soggetto che pone in essere gli atti.

I "Trust esterovestiti": la circolare precisa che, ove compatibili, sono applicabili ai "trust" anche le disposizioni in materia di esterovestizione delle società previste dall'articolo 73, commi 5-bis e 5-ter, Dpr 917/1986 (vedi nota n. 3); sono ricompresi, quindi, i Paesi elencati nella "white list" per i quali non opera la presunzione di residenza su citata (cfr. risoluzione 400/2008 dell'Agenzia delle Entrate su "trust" e normativa Cfc ). La disciplina sull'esterovestizione delle società, introdotta con il Dl 223/2006 dispone, nell'articolo 73, una presunzione relativa "salvo prova contraria…", in base alla quale è considerata esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., in Spa, Sapa, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, se, alternativamente:

  • sono controllate, anche indirettamente, ex articolo 2359, comma 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato
  • sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Tale estensione appare applicabile in maniera limitata nel caso specifico, poiché il "trust" non può per sua natura essere controllato da una società. La norma potrebbe trovare applicazione per un "trust" estero con "trustee" residente in Italia e con partecipazioni di controllo in società di capitali italiane.

Obblighi fiscali
Il "trust" deve:

  1. presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (cfr. circolare 48/2007 dell'Agenzia delle Entrate), anche se trasparente;
  2. acquisire un proprio codice fiscale;
  3. ottenere partita Iva laddove si eserciti un'attività di tipo commerciale commerciale.

I dettami tributari del "trust" prevedono inoltre, obbligatoriamente, la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006 all'articolo 13 del Dpr 600/73. I "trust" che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall'articolo 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex articolo 20 dello stesso Dpr 600. In base all'attività svolta, il "trust" può essere anche soggetto all'Irap.

Il trattamento fiscale del trasferimento di beni nei "trust"
Imposte dirette - La disposizione in un "trust" di beni senza corrispettivo, non relativi a impresa, non genera di norma materia imponibile né in capo al disponente, né in capo al "trustee". Laddove, invece, tali beni rientrino tra quelli relativi all'impresa, la disposizione di beni in "trust" è considerata una destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa e, come tale, generatrice di un ricavo (articolo 85, comma 2, Tuir) o di una plusvalenza (articoli 58, 86 e 87 del Tuir) a seconda della tipologia di bene assegnato, determinati in base al valore normale di cui all'articolo 9, comma 3 (operazione soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633/1972). Per quanto si riferisce invece alle cessioni di beni durante il periodo di validità del contratto originante il "trust" (cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 425/2008 sul trattamento fiscale delle plusvalenze nel "trust"), se le disposizioni sono poste in essere nell'ambito dell'esercizio d'impresa, si applica la disciplina fiscale afferente alla categoria di appartenenza del bene ceduto, mentre, se le cessioni non sono effettuate nell'esercizio d'impresa, ricorrono i presupposti reddituali previsti dall'articolo 67 del Tuir. In tali casi, per la determinazione delle plusvalenze, si dovrà avere riguardo ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al "trustee" non crea un'interruzione del decorso del quinquennio di cui all'articolo 67, mentre nel caso di cessione di beni acquistati ad opera del "trust" si farà riferimento al prezzo da questi pagato. Il trasferimento di aziende per causa di morte o atto gratuito, nello specifico, non dà luogo al realizzo di plusvalenze, se l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti per il dante causa ex articolo 58, comma 1, del Tuir.
Imposta di successione e donazione - La tassazione trova applicazione solamente nel primo passaggio, quello che dal disponente va al "trustee" e non anche nel trasferimento finale dal "trustee" ai beneficiari, poiché la realizzazione dell'attribuzione liberale si pone sin dall'origine a favore del beneficiario. La determinazione delle aliquote e delle franchigie deve, quindi, essere determinata in riferimento al rapporto intercorrente tra il soggetto disponente e il beneficiario (identificato almeno in relazione al grado di parentela con il disponente) e non a quello tra disponente e trustee. Nel caso del "trust" di scopo, mancando un beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti ex articolo 2, comma 48, lettera c), Dl 262/2006. La costituzione del vincolo di destinazione in un "trust" disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetta all'imposta di donazione (cfr. articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) qualora abbia a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

Imposte ipotecarie e catastali - Sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale degli stessi. La circolare 48/2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al "trustee", sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal "trustee" ai beneficiari. Le imposte ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i trasferimenti eventualmente effettuati durante la vita del "trust".

Qualche esempio per chiarire meglio la possibilità di conseguire un risparmio fiscale
Il "trust" e la tassazione dei redditi
Si supponga che due soggetti abbiano costituito un "trust", nel quale facciano poi confluire l'intero capitale di una S.r.l.. Essendo il "trust" un soggetto IRES, i dividendi distribuiti dalla società partecipata beneficeranno dell'esenzione IRES per il 95% del loro ammontare. Tuttavia, a seconda che il "trust" risulti essere opaco o trasparente, si potranno verificare i seguenti scenari:

Trust opachi - I redditi derivanti dai beni devono essere assoggettati a tassazione in capo al "trust", quale soggetto passivo IRES, laddove non sia individuato alcun beneficiario. La successiva distribuzione agli stessi beneficiari dei proventi (capitalizzati) conseguiti dal "trust", ovviamente, non è assoggettabile ad alcuna imposizione sul reddito (distribuzione di capitale).

Trust trasparenti - Il reddito conseguito dal "trust" trasparente è, invece, imputato direttamente a ciascun dei beneficiari individuati, in proporzione alla quota che è stata attribuita nell'atto istitutivo ovvero in parti uguali tra loro, qualora dall'atto costitutivo stesso non sia stata prevista una ripartizione determinata. Il beneficiario deve essere individuato e deve risultare titolare del diritto di pretendere dal "trustee" l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Nel caso di "trust trasparenti", i redditi si qualificano sempre, in capo ai beneficiari, quali redditi di capitale, in base a quanto viene disposto dall'articolo 44, comma 1, del Tuir, a prescindere dal tipo di attività commerciale o non commerciale che viene esercitata, e dovranno pertanto essere computati nel reddito complessivo senza alcuna deduzione, beneficiando, tuttavia, del credito d'imposta per eventuali imposte che siano state assolte all'estero in via definitiva (sempre in misura proporzionale alla quota individuata in capo al singolo beneficiario). Se i redditi che sono stati conseguiti dai "trust" fiscalmente residenti in Italia sono invece destinati a beneficiari non che non risultano essere residenti fiscalmente in Italia e si qualifichino come redditi di capitale ex articolo 44 del Tuir, occorrerà valutarne, nel rispetto di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, l'imponibilità in Italia o meno ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del Tuir.

Il Trust e la tassazione dei dividendi
La tassazione dei dividendi in capo a un "trust" opaco

Il "trust" opaco è un soggetto passivo alla tassazione dei redditi che sconta l'IRES in misura pari al 27,5% in qualità di ente non commerciale. Si sottolinea che gli enti non commerciali sono stati provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, sia pure con criteri di determinazione della base imponibile tra loro differenti. In base a quanto viene disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali, nel limite del 95 per cento del relativo ammontare, non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile; gli stessi sono esclusi anche se vengono conseguiti nell'esercizio di impresa. In sintesi, i dividendi percepiti da un "trust" opaco, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui si ritrovano essere soggetti è il 27,5% del 5%, quindi l'1,375%.

La tassazione dei dividendi in capo a un trust trasparente
Come detto, un trust viene definito trasparente nel caso in cui i beneficiari del reddito da esso generato sono individuati all'atto di costituzione del "trust" medesimo. Per tali soggetti, la norma cui fare riferimento è l'ultimo periodo dell'articolo 73, comma 2 del Tuir (vedi nota n. 4). La citata disposizione stabilisce che i redditi conseguiti dal "trust" sono imputati, in ogni caso, ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione da essi detenuta, quota che è stata individuata nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. La base imponibile dei dividendi, in presenza di "trust" trasparente o opaco, è la medesima. Sono infatti tassati sul 5% del loro ammontare; in questo caso, però, la base imponibile sconterà la tassazione progressiva IRPEF di ciascuno dei beneficiari.

Conclusioni
In sostanza, indipendentemente dalle caratteristiche del "trust", sia che si tratti di "trust" trasparente che di "trust opaco", la tassazione dei dividenti è sul 5% del loro ammontare. 
L'unica differenza sostanziale è la seguente: 

  • se il "trust" è opaco, tale base imponibile sconta l'IRES del 27,5% ovvero i dividendi percepiti da un "trust opaco", sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 27,5% del 5%, quindi l'1,375%; 
  • diversamente, nel caso di trust trasparenti la base imponibile è imputata ai beneficiari scontando la tassazione progressiva Irpef di ciascuno di essi.

Note:
Nota n. 1. L'articolo 87 del Tuir prevede quattro categorie di soggetti passivi Irpeg.

  1. Società di capitale (società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione)
  2. Enti commerciali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).
  3. Enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).
  4. Società ed enti non residenti (società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato).

Gli enti non commerciali sono rappresentati dagli enti, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra gli enti non commerciali si comprendono, oltre le persone giuridiche (Associazioni riconosciute), anche:

a) le associazioni non riconosciute,
b) i consorzi;
c) le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo ed aventi le seguenti caratteristiche:

  • unitarietà della determinazione dei beni;
  • autonomia patrimoniale e di gestione;
  • capacità di produrre reddito in proprio;
  • autonomia di fondazione del bilancio.

Nota n. 2. Testo articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986: "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato…….. salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi".
Nota n. 3. Articolo 73, commi 5-bis e 5-ter, Dpr 917/1986 5-bis: "Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

  • sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5."
Nota n. 4. Articolo 73, comma 2, ultimo periodo Dpr 917/1986: "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali."

AUTORE:

Dr. Massimo Pipino

Consulente fiscale di impresa
Conclusi gli studi dell'obbligo mi iscrivo al Liceo Scientifico Vincenzo Gioberti in Torino dove conseguo il diploma di maturità classica nel corso dell'anno scolastico 1978/79 con la votazione di 52/60...
.
Successivamente mi iscrivo alla Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Torino, conseguendo il diploma di laurea nel corso dell'anno accademico 1985.
Quale primo impiego di occupo di analisi tecnica dei mercati mobiliari europei per conto di una commissionaria in titoli denominata CO.GE.TI. Srl. di base a Torino.
Nel giugno 1988 vengo assunto quale responsabile dell'internal auditing presso il Gruppo Rizzoli SpA.: le mie mansioni riguardavano la verifica contabile e di magazzino, nonché le gestione del personale delle agenzie dirette Rizzoli ricomprese nell'area centro-settentrionale della penisola.
Nel settembre 1992 vengo assunto dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino - ANCE Torino come responsabile del settore fiscale e tributario, mansione che ricopro tutt'ora ed in conseguenza della quale faccio parte degli organismi tecnici e di rappresentanza istituzionale di settore sia a livello locale che centrale.
Nel contempo avvio rapporti di collaborazione con il portale specialistico "IL COMMERCIALISTATELEMATICO" per il quale ho redatto nel giro di circa 3 anni oltre 200 articoli di argomento tributario e giuslavoristico. Sempre nel contesto della collaborazione con il "CT" ho redatto diversi e-book prevalentemente di argomento giuslavoristico e per i tipi della casa editrice Maggioli ho realizzato l'anno passato un manuale pratico per la compilazione della dichiarazione annuale IVA testo che avrà una riedizione aggiornata quest'anno.
Attualmente, oltre a curare e scrivere interventi vari per il "CT" ed a curarne una periodica rubrica giuslavoristica, faccio parte della redazione di "FISCUS", il mensile prodotto dal "CT", sul quale ho già avuto modo di pubblicare alcuni interventi.
Recentemente ho avuto modo di entrare nel novero dei collaboratori del sito tematico http://www.finanzaediritto.it/ su cui ho già pubblicato alcuni interventi su temi di natura fiscale e giuslavoristica.
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